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Dichiarazioni di intento nuovo modello dal 1 marzo 2017. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

PMI Informazione

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2.12.2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Tale modello, come previsto dal punto 5 del citato Provvedimento, deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

La vera novità riguarda la cancellazione dei campi 3 e 4 che consentivano all’esportatore abituale di dichiarare che la dichiarazione di intento si riferiva alle operazioni comprese in un determinato periodo di tempo senza però specificare l’importo del plafond. La principale conseguenza per i fornitori sarà il monitoraggio costante dell’ammontare entro cui possono emettere fattura senza Iva, al fine di evitare sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta. Obiettivo delle modifiche apportate al modello è quello di consentire al fisco un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni effettuate dagli esportatori abituali, anche al fine di contrastare fenomeni elusivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio del regime agevolativo.

La nuova versione del modello della dichiarazione d’intento andrà a sostituire il modello precedente, modificato da ultimo dal provvedimento dell’11 febbraio 2015, e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d’intento riferite a operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

La Risoluzione n. 120/E ha chiarito che per gli esportatori che fino al 28/02/2017 emettono dichiarazioni d’intento utilizzando i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a … ” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), l’efficacia della stessa non si estenderà agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017.
Per ovviare (ancorché parzialmente) alle rilevanti complicazioni che sorgono con la novità in oggetto, la gran parte degli esportatori abituali si orienterà verso l’utilizzo della casella 2 “operazioni fino a concorrenza di euro …”, tuttavia restano ancora molti dubbi operativi da chiarire.

I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno in ogni caso specificato che se, prima del 28/02/2017 è stata utilizzata la precedente versione del modello con indicazione di un periodo che va oltre detto termine, compilando i campi 3 e 4 (non più presenti nel nuovo modello), la dichiarazione cesserà di avere effetto e se l’esportatore intenderà ancora acquistare in sospensione d'imposta dal 01/03/2017 dovrà presentare il nuovo modello, munito di ricevuta.

Restano, invece, valide le vecchie lettere d’intento emesse per singola operazione o a importo fisso che non siano state esaurite alla suddetta data, quale che sia l’utilizzo del plafond. Ovviamente, sarà necessaria una nuova lettera d’intento e una nuova ricevuta, se si intendesse incrementare l’importo degli acquisti senza Iva, mentre per ridurre l’importo del plafond è sufficiente una comunicazione scritta al fornitore.
I requisiti da verificare in capo all’esportatore abituale e, in generale tutta la disciplina della dichiarazione d’intento, disposta dall’articolo 8, 1° comma, lett. c) del DPR 633/1972, non hanno subito alcuna variazione: le motivazioni che hanno giustificato tale restyling del modello, secondo quanto riportato nel provvedimento delle Entrate, sarebbero da ricondurre al perseguimento di un monitoraggio più puntuale sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali, al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolato.

Con le nuove regole, che limitano l’utilizzo delle lettere d’intento solo per operazioni singole o per acquisti fino a un certo ammontare, il fornitore è tenuto a prestare la massima attenzione per evitare di emettere fattura senz’Iva per importi eccedenti quelli indicati. Le conseguenze possono essere gravose, considerandosi la fattispecie assimilata a quella di chi emette fattura non imponibile in mancanza della dichiarazione d’intento.

Il nuovo modello non ha conseguenze per l’utilizzo del plafond in dogana al fine di eseguire importazioni senza applicazione dell’imposta. Come chiarito dalla risoluzione 38/E/2015 e meglio precisato dalla nota delle dogane 58510/2015, in effetti, la dichiarazione, da presentare telematicamente alle Entrate (senza più necessità di presentazione del modello cartaceo all’ufficio doganale), poteva e può riguardare solo importazioni singole o una pluralità di operazioni doganali fino a un certo importo. Da vedere, infine, se il modello subirà ulteriori modifiche in vista della possibilità di utilizzare il plafond per evitare il pagamento del tributo in caso di estrazione di beni dai depositi Iva che comporti il versamento dell’imposta, in base alle nuove regole applicabili dal 1° aprile 2017.