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Credito d'imposta a favore delle  imprese  per l'acquisto di gas naturale- imprese gasivore – sintesi normativa articolo 5 D.L. 17/2022

Informazione

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al  comma  2 e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  15  per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  medesimo   gas, consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019.

 2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di  gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del  8  gennaio  2022  e  ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento  del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in  usi termoelettrici.

 3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne' della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.