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Credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore”, articolo 3 D.L. 21/2022

Informazione

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n. 300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di credito di imposta, pari al 12 per cento della  spesa  sostenuta  per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022,  comprovato  mediante  le  relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla base della media riferita al primo trimestre  2022,  al  netto  delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre 2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3 del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di cui al presente articolo, valutati in  863,56  milioni  di  euro  per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

 5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.