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Credito d'imposta a favore delle  imprese  per l'acquisto di gas naturale- imprese non gasivore – sintesi normativa articolo 4 D.L. 21/2022

Informazione

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,  e' riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas, consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019.

 2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre 2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.

 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3 del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', inquanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di cui al presente articolo, valutati in  237,89  milioni  di  euro  per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

 5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua  il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese gasivore  - sintesi normativa articolo 5 DL 21/2022

  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  20  per cento.