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FINO AL 10 AGOSTO 2024 POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE IL TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE DEL I TRIMESTRE 2023

Fiscale

Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport viene reso noto che dalle ore 12.00 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024 è attiva la piattaforma che consente ai soggetti interessati l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel I trimestre dell'anno fiscale 2023.

Si tratta della previsione contenuta nel comma 615 dell’articolo 1, Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) con la quale il Legislatore, modificando l’articolo 9, comma 1, D.L. 42/2022, convertito con la L. 25/2022, ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta a sostegno delle sponsorizzazioni sportive anche per il I trimestre del 2023 (in precedenza riconosciuto per gli accordi relativi al I trimestre del 2022).

Va altresì ricordato che con l’articolo 37 del successivo D.L. 75/2023 (rubricato “Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo”), è stata disposta un’ulteriore estensione del credito d’imposta anche in relazione alle sponsorizzazioni sportive effettuate nel III trimestre (periodo luglio-settembre 2023). Tale estensione era intervenuta, per espressa previsione normativa, anche al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, autorizzando a tal fine lo stanziamento di una autorizzazione di spesa per un ulteriore milione di euro. Si osserva, inoltre, che l’agevolazione in commento risulta concessa nel rispetto e nei limiti previsti dalla disciplina europea in tema di aiuti “de minimis”.

Nessuna agevolazione è a oggi riconosciuta per le sponsorizzazioni sportive effettuate nel corso dell’anno 2024. Sul tema è recentemente intervenuto il Ministro dello sport Abodi per comunicare la volontà di ottenere una ulteriore proroga di questo credito d’imposta anche per l’anno 2024, misura tuttavia subordinata all’ottenimento delle necessarie risorse finanziarie.

Relativamente ai tempi di presentazione delle domane riguardanti i bonus spettanti per il periodo d’imposta 2023 (nello specifico tanto per il I trimestre quanto per il III trimestre) il Dipartimento dello sport aveva rilasciato il seguente avviso:

“Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online. I termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022”.

È pertanto auspicabile attendersi a breve anche l’apertura dei termini per la presentazione delle domande anche in relazione alle operazioni di sponsorizzazione svolte nel III trimestre dell'anno fiscale 2023.

IL CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE

Con riguardo ai contenuti dell’agevolazione, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Relativamente agli altri aspetti dell’agevolazione, contenuti nelle originarie disposizioni introdotte con l’articolo 81, D.L. 104/2020, si precisa che il credito d’imposta in commento:

  • è pari al 50% dell’investimento pubblicitario effettuato, nel ricordato importo massimo di 000 euro;
  • è rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano spese in campagne pubblicitarie, a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
  • non può essere fruito nei confronti di soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Valgono, ai fini operativi, le disposizioni attuative che sono state definite con il D.P.C.M. datato 30 dicembre 2020.

 

Fonte: Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Api Notizie n.26 del 16 luglio 2024