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EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI SENZA IVA

Fiscale

Con la risposta all’interpello n. 131 del 7 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha provveduto a chiarire quale sia il corretto trattamento agli effetti dell’Iva dei contributi erogati da parte di un ente pubblico nei confronti di un soggetto attuatore affinché quest’ultimo presti servizi ai beneficiari.


Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria, richiamata la circolare n. 34/E/2013, ha ritenuto che il finanziamento non possa essere rilevante ai fini Iva:

  • sia nell’ambito del rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto attuatore, in quanto mera erogazione di denaro, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972;
  • sia nell’ambito del rapporto tra il soggetto attuatore e il beneficiario del servizio per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Fonte: Agenzia delle entrate

Api Notizie n.26 del 16 luglio 2024