Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011. Tutte le scadenze degli adempimenti e dei versamenti il cui termine ordinario è fissato al 30 luglio 2022 o al 31 luglio 2022 sono prorogate al 22 agosto 2022. |
SCADENZE FISSE |
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18 luglio |
Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:
Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Accise – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno. |
CCNL CEMENTO INDUSTRIA |
Maternità
Per il periodo di assenza obbligatoria compete alla lavoratrice un trattamento integrativo di quello corrisposto dall'Inps fino a concorrenza del 100% della retribuzione mensile di fatto netta.
Dal 1° luglio 2022, per il congedo di maternità e paternità è previsto un trattamento aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge fino a raggiungere il 50% (70% per il padre) della retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi di congedo.
Per il lavoratore mono genitore sono previsti ulteriori 2 mesi di congedo retribuito fino all'ottavo anno di vita del bambino (entro 8 anni dall'ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione).
Previdenza complementare
Dal 1^ luglio, il contributo a carico dell’impresa è pari al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
CCNL LATERIZI INDUSTRIA |
Minimi tabellari
Categorie |
Minimo |
Contingenza |
Indennità di funzione |
Superminimo |
E.d.r. confederale |
ASQ |
2.159,98 |
534,84 |
51,65 |
--- |
10,33 |
AS |
2.159,98 |
534,84 |
--- |
--- |
10,33 |
A |
1.816,33 |
528,01 |
--- |
--- |
10,33 |
B |
1.482,53 |
521,40 |
--- |
--- |
10,33 |
CS |
1.402,40 |
517,58 |
--- |
--- |
10,33 |
C |
1.334,23 |
517,52 |
--- |
--- |
10,33 |
D |
1.240,15 |
515,99 |
--- |
--- |
10,33 |
E |
1.149,68 |
514,04 |
--- |
--- |
10,33 |
F |
983,69 |
511,74 |
--- |
4,13 |
10,33 |
CCNL METALMECCANICA ARTIGIANI |
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 dicembre 2021 (esclusi i lavoratori delle imprese del Restauro), verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 130,00 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo verrà erogato in 2 tranches:
- € 70 con la retribuzione di marzo 2022;
- € 60 con la retribuzione di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 dicembre 2021 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.
L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di gennaio 2022.