Si ricorda che a partire dal 20 marzo 2024 entra in vigore l’obbligo di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia i beni e tecnologie sensibili all’atto della vendita in un paese terzo.
Tale obbligo è previsto dall’art. 12 octies introdotto nel Regolamento 833/2014 a seguito del 12 pacchetto di sanzioni pubblicato il 18 dicembre 2023.
L’articolo 12 octies specifica infatti che:
- All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.
- l paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
- In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
- Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
- Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
Per ulteriori informazioni si rimanda alle FAQ pubblicate dalla Commissione UE
Fonte: Commissione Europea – Confimi Industria
Api Notizie n.10 del 18 marzo 2024