Gli operatori che importano, commercializzano e/o esportano beni di cui all’Allegato I del Regolamento stesso.
Quali settori merceologici riguarda?
- Bovini e derivati (es. cuoi e pelli, ecc.)
- Cacao e derivati (es. burro, grasso e olio di cacao, ecc.)
- Caffè
- Palma da olio e derivati (es. glicerolo, acido oleico, alcoli grassi industriali, ecc.)
- Gomma e derivati (es. nastri trasportatori, pneumatici, indumenti e accessori di abbigliamento, ecc.)
- Soia e derivati (es. farine di fave di soia, ecc.)
- Legno e derivati (es. pannelli, utensili, articoli per la tavola e la cucina, libri stampati, giornali, mobili, ecc.)
Cosa è richiesto agli operatori?
Dimostrare che i beni movimentati sono a deforestazione zero, per non incorrere nel blocco dei beni in dogana
all’import e all’export, nell’eventuale confisca degli stessi e nei conseguenti impatti sanzionatori
Come adeguarsi?
PRIMA dell’immissione o della messa a disposizione sul mercato UE dei beni EUDR, gli operatori, in base alla
dimensione aziendale e all’attività svolta, sono tenuti a:
- Creare o implementare una procedura interna di DOVUTA DILIGENZA;
- Effettuare una valutazione dei rischi e prevedere una mitigazione degli stessi;
- Raccogliere dai fornitori tutte le informazioni obbligatorie;
- Iscriversi al Portale web dedicato;
- Prepararsi per inviare le dichiarazioni di dovuta diligenza.
Il regolamento EUDR o deforestazione andrà in vigore a partire dal 30 dicembre 2025.
Inoltre, vi segnaliamo il nuovo corso in partenza dedicato alla tematica: IL REGOLAMENTO EUDR E LA SUA APPLICAZIONE
Scarica la locandina. Iscriviti qui.
Api Notizie n.06 del 18 febbraio 2025