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LE ITV RILASCIATE A POSTERIORI A UN TERZO COME MEZZO DI PROVA

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La corretta classificazione doganale della merce può essere provata da una società importatrice anche con un’informazione tariffaria vincolante (ITV) rilasciata da un’autorità doganale estera a una società terza, facente parte del medesimo gruppo, in data successiva alle importazioni oggetto di controversia, purché sia dimostrata l’identità dei prodotti accertati. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 16 luglio 2024, n. 19500.

Nella specie, la società ha chiesto la revisione delle bollette doganali di importazione al fine di far valere, in luogo della voce doganale dichiarata, quella indicata da alcune ITV concesse dalla Dogana olandese alla casa madre per la stessa tipologia di merci, provando con sufficiente grado di probabilità, prossimo alla ragionevole certezza, di aver importato prodotti con descrizioni analoghe a quelle presenti in dette ITV.

La Suprema Corte, pertanto, in linea con la giurisprudenza comunitaria e di legittimità che riconosce valenza probatoria alle decisioni emesse in un altro Stato membro a un soggetto terzo, ove sia provata la coincidenza tra i beni oggetto di verifica e quelli di ITV, ha riconosciuto come, nella vicenda in esame, le ITV fossero state legittimamente utilizzate dall’importatore a sostegno della correttezza della riclassificazione operata, affermando che “il parere emesso dall’Autorità doganale olandese nei confronti di soggetto diverso dalla società contribuente e successivamente alle importazioni contestate non è di per sé vincolante, ma è stato legittimamente utilizzato nel presente giudizio come prova documentale – supportata dalla documentazione prodotta comprovante le costanti importazioni in vari paesi europei della medesima tipologia di merci (casse acustiche) con descrizioni “del tutto simili anzi identiche” dei prodotti, dei valori e dai prezzi esposti”.

Fonte: Corte di Cassazione

Api Notizie n.31 del 10 settembre 2024