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Imprese energivore di interesse strategico - sintesi normativa articolo10 D.L. 21/2022

Informazione

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle  imprese  ad  alto consumo energetico e  fino  al  31  dicembre  2022,  SACE  S.p.A.  e' autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in  quanto compatibili,  e  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   di   cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e  nel  rispetto  dei criteri e delle  condizioni  previste  dalla  vigente  disciplina  in materia di aiuti di stato, previa  notifica  e  autorizzazione  della Commissione  europea  e  come  ulteriormente  specificato  sul  piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.  in  favore  di  banche,  di istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e  degli  altri soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito   in   Italia,   per finanziamenti  concessi  sotto  qualsiasi  forma   ad   imprese   che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  La  garanzia copre la percentuale consentita dalla  disciplina  sopra  richiamata. Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel  rispetto  dei  medesimi criteri  e  condizioni  sopra  indicati,  per  il  finanziamento   di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti  dismessi  situati sul territorio nazionale per la  produzione  destinata  all'industria siderurgica.

 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti  dalla sottoscrizione delle  obbligazioni  sono  versate  in  un  patrimonio dell'emittente destinato  all'attuazione  e  alla  realizzazione  del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione  straordinaria,  previa  restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016,  n.  13,  per  la  parte  eventualmente erogata, e, nei limiti delle  disponibilita'  residue,  a  interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e  di bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo  di 150  milioni  di  euro,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione  del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico  di Taranto, proposti anche dal  gestore  dello  stabilimento  stesso  ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo'  avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo  commissariale  di ILVA  S.p.A  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e  attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo  commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il  decreto  di  cui  al  decimo periodo.».