Menu

Area riservata

Area riservata

PROMEMORIA - Obbligo di Etichettatura Ambientale degli Imballaggi in vigore dal 01 gennaio 2023

Ambiente

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.

Si ricorda che le disposizioni inerenti l’etichettatura ambientale degli imballaggi introdotte con le modifiche all’Art. 219 del D.Lgs. 152/06 e smi, apportate dall’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in seguito alle diverse proroghe, diventeranno OBBLIGATORIE dal 01/01/2023.

Si ricorda che le informazioni cogenti che devono essere riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio:

  1. Imballaggio destinato al consumatore finale (circuito B2C), le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite, come indicato nelle Linee Guida allegate alla presente comunicazione, sono le seguenti:
     
    • codifica alfanumerica identificativa del materiale (Decisione 129/97/CE);
    • informazioni aggiuntive per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta dell’imballaggio.
  2. Imballaggio destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.

E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 € a 25.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006.

Per approfondimenti vi invitiamo a leggere i documenti allegati alla presente:

Linee guide tecniche sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, del Ministero della Transizione Ecologica (MITE)

- Documenti e Linee guida sull’ Etichettatura ambientale degli imballaggi, predisposte e pubblicate sul sito di CONAI – Archivi Documenti - Etichettatura Ambientale degli Imballaggi (etichetta-conai.com)


   

Api Notizie n. 43 del 28 novembre 2022