Menu

Area riservata

Area riservata

La Circolare del Ministero dell'interno sul DPCM 26 APRILE - L'ultima ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA

Vita associativa - SICURAPI

Segnaliamo l'emanazione di una circolare del Ministero dell'interno che fornisce chiarimenti su quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e l'ultima Ordinanza di Regione Lombardia che prevede l'obbligo di munirsi di protezione facciale in occasione delle uscite

1. La Circolare del Ministero dell'Interno - leggete oltre i dettagli per le imprese - scaricate il testo ufficiale

2. L'Ordinanza di Regione Lombardia - leggete oltre i dettagli per le imprese - scaricate il testo ufficiale



1. La Circolare del Ministero dell'Interno - (scaricate il testo ufficiale) Segnaliamo i dettagli utili per le attività produttive.
  • Gli spostamenti per motivi lavorativi - sono consentiti gli spostamenti anche in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si  trovano per  comprovate esigenze lavorative. La giustificazione del motivo di  lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili ad esempio una copia del cedolino) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In alternativa resta comunque la possibilità di compilare l'auotodichiarazione fornita dalle Forze dell'Ordine.
  • Le aziende aperte o che possono riaprire: il nuovo All. 3 - l'art. 2 del decreto ha aggiunto nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell'allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020 e, dall'altra, ricomprendendo   ulteriori  attività  all'interno   delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti. Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione. L'All. 3 potrebbe essere modificato dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
  • Il rispetto dei protocolli di sicurezza - la  prosecuzione  di  tutte  le attività consentite è subordinata  al  rispetto  dei  contenuti  del  protocollo di  sicurezza · negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch'esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del  protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.
  • I Controlli del rispetto dei protocolli di sicurezza: la verifica delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali  è basato su un regime di controlli sull'osservanza delle  prescrizioni contenute nei protocolli. A tal fine potranno  essee  costituiti  nuclei  a composizione mista che prevedano l'apporto, in sede di verifica e accertamento, nell'ambito delle rispettive competenze,  di personale delle articolazioni  territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.
  • Le sanzioni per il mancato rispetto dei Protocolli: le prescrizioni previste nei protocolli come misure di contenimento  del  contagio devono essere rispettate con  la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del ,sistema sanzionatorio previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato. Per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio si configura la possibilità di disporre  la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Nella  successiva fase di adozione  del provvedimento  sanzionatorio  di competenza  del  prefetto,  ai  sensi  della  legge  24  novembre  1981,  n.689,  tale  periodo  di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta.
  • La comunicazione al Prefetto solo per le attività ancora sospese - l'obbligo  della  preventiva  comunicazione  al  Prefetto  resta  unicamente  con riguardo alle  attività sospese, in quanto non incluse nell'elenco  di cui all'allegato  3, e al solo fine di ammettere  l'accesso  ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • Il monitoraggio delle Regioni - il DPCM affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della  situazione  epidemiologica  nei  propri  territori  e, in  relazione  a  tale  andamento,  le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza   delle   attività   produttive.   Nei ·  casi   in  cui   da  tale  monitoraggio   emerga   un aggravamento  del  rischio  sanitario,  individuato  secondo  i principi  di cui all'allegato  10 al d.P.C.M. e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato  esercizio  dei poteri di cui all'art. 2, comma  2, del citato D.L. n.l9/2020, le misure  restrittive  necessarie  e  urgenti  per  le  attività  produttive  delle  aree  del  territorio regionale specificamente  interessate dall'aggravamento.
  • L'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie la mascherina - L'art. 3 del nuovo decreto introduce, al  comma 2, l'obbligo di  usare protezioni delle  vie  respiratorie nei  luoghi chiusi   accessibili   al  pubblico, inclusi   i  mezzi  di  trasporto, e  comunque  in  tutte  le occasioni  in  cui  non  sia  possibile  garantire  continuativamente il mantenimento  della sicurezza.
  • L'ingresso in Italia - sono confermate le disposizioni in materia di ingresso in Italia (isolamento fiduciario di 14 giorni) e viene prevista una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

2. L'Ordinanza di Regione Lombardia - (scaricate il testo ufficiale)  -  La Regione Lombardia prevede che ogni volta che ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali  consentite  e  adeguate  a  proteggere  sé  stesso  e  gli  altri  dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.  In  ogni  attività  sociale  esterna  deve  comunque  essere  mantenuta  la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.