Segnaliamo l'emanazione di una circolare del Ministero dell'interno che fornisce chiarimenti su quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e l'ultima Ordinanza di Regione Lombardia che prevede l'obbligo di munirsi di protezione facciale in occasione delle uscite
1. La Circolare del Ministero dell'Interno - leggete oltre i dettagli per le imprese - scaricate il testo ufficiale
2. L'Ordinanza di Regione Lombardia - leggete oltre i dettagli per le imprese - scaricate il testo ufficiale
1. La Circolare del Ministero dell'Interno - (scaricate il testo ufficiale) Segnaliamo i dettagli utili per le attività produttive.
- Gli spostamenti per motivi lavorativi - sono consentiti gli spostamenti anche in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano per comprovate esigenze lavorative. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili ad esempio una copia del cedolino) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In alternativa resta comunque la possibilità di compilare l'auotodichiarazione fornita dalle Forze dell'Ordine.
- Le aziende aperte o che possono riaprire: il nuovo All. 3 - l'art. 2 del decreto ha aggiunto nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell'allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020 e, dall'altra, ricomprendendo ulteriori attività all'interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti. Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione. L'All. 3 potrebbe essere modificato dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Il rispetto dei protocolli di sicurezza - la prosecuzione di tutte le attività consentite è subordinata al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza · negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch'esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.
- I Controlli del rispetto dei protocolli di sicurezza: la verifica delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali è basato su un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli. A tal fine potranno essee costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l'apporto, in sede di verifica e accertamento, nell'ambito delle rispettive competenze, di personale delle articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.
- Le sanzioni per il mancato rispetto dei Protocolli: le prescrizioni previste nei protocolli come misure di contenimento del contagio devono essere rispettate con la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del ,sistema sanzionatorio previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato. Per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio si configura la possibilità di disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta.
- La comunicazione al Prefetto solo per le attività ancora sospese - l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell'elenco di cui all'allegato 3, e al solo fine di ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
- Il monitoraggio delle Regioni - il DPCM affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nei · casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all'allegato 10 al d.P.C.M. e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.L. n.l9/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.
- L'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie la mascherina - L'art. 3 del nuovo decreto introduce, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della sicurezza.
- L'ingresso in Italia - sono confermate le disposizioni in materia di ingresso in Italia (isolamento fiduciario di 14 giorni) e viene prevista una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.
2. L'Ordinanza di Regione Lombardia - (scaricate il testo ufficiale) - La Regione Lombardia prevede che ogni volta che ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.