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COVID-19 – PROROGA DELLE MISURE RESTRITTIVE SINO AL 3 MAGGIO

Vita associativa - SICURAPI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Di particolare interesse per la materia lavoro è il contenuto dell’articolo 2 (sotto riportato).

Il DPCM produce effetto dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020. Dalla data di efficacia cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

Inoltre, è possibile (cliccando QUI) visionare l'ordinanza di Regione Lombardia dell'11 aprile 2020 contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", valida anch’essa dal 14 aprile e fino al 3 maggio p.v..

Art. 2 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove é ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività é legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.

5. É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove é ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività é legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non é soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.


7. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.

12. Per le attività produttive sospese é ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. É consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

Api Notizie n. 16 del 20 aprile 2020