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PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI: LE NOVITA' DEL DECRETO ATTUATIVO

Vita associativa - SICURAPI


NOVITA’ SICUREZZA PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

A partire daI 20 settembre sono stati pubblicati il decreto ministeriale 132/2024 e la circolare dell’INL 4/2024 che forniscono ulteriori chiarimenti in merito al sistema della patente a punti, in particolar modo sull'attribuzione dei punti e sulla richiesta.

Si ricorda che lo scorso aprile era stata pubblicata la legge 56/2024 che ha convertito con modifiche il decreto legge 19/2024, introducendo, tra le diverse novità, la patente a punti (o crediti) che sarà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024, per le aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 d.lgs. 81/2008).

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SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenute al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili.

IMPORTANTE ATTESTAZIONE SOA: Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza

Per cantieri temporanei o mobili si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Sono lavori edili o di ingegneria civile i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori edili gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Sono escluse le mere forniture o le prestazioni di natura intellettuale.

Per soggetti stabiliti fuori dall'Italia (UE o extra) è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e riconosciuto dalla legge italiana.


REQUISITI
La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/2008;
c) possesso del DURC in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, se previsto;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
f) avvenuta designazione dell’RSPP, se previsto.

I soggetti obbligati devono informare della presentazione l’RLS, se presente in azienda, o l’RLST se previsto per il settore di appartenenza.

Attenzione: In caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata successivamente al rilascio, la patente è revocata con conseguente impossibilità di operare per i successivi dodici mesi, dopo i quali sarà possibile richiederne una nuova.

OPERATIVITA’
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti ed è soggetta a decurtazioni che variano in base alla gravità della violazione.

Un punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salvo casi particolari.

I punti sono decurtati a seguito di emanazione di provvedimenti definitivi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nell’ambito dei casi previsti dall’Allegato I-bis del d.lgs. 81/2008. In caso di più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

PUNTI AGGIUNTIVI
I punti possono essere incrementati fino a 100 punti, tramite i seguenti modi:
A. fino a 10 punti, in ragione della storicità dell'azienda;
B. fino a 20 punti*, in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione dei crediti. Si guadagna un punto per ciascun biennio successivo al rilascio della patente senza aver subito una decurtazione;
C. fino a 40 punti, se si effettuano attività, investimenti o formazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro previste dall’Allegato al decreto.

I punti aggiuntivi possono essere attribuiti al momento di presentazione della domanda oppure successivamente tramite richiesta telematica, allegando la documentazione che provi il conseguimento del requisito.

Attenzione: In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

*Attenzione: in caso di una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis, l’incremento dei punti (alla lett. B) è sospeso fino alla decisione definitiva sull’eventuale impugnazione, salvo asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale.
Tale incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dal provvedimento definitivo.

RECUPERO DEI PUNTI
Le modalità per il recupero dei punti saranno determinate da una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL.

SANZIONI
In mancanza della patente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per sei mesi.

COME FARE LA DOMANDA?

Sono state previste due modalità:

  • PER ACCEDERE AI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2024
  1. in attesa della piattaforma, la richiesta può essere inviata tramite PEC utilizzando il modello allegato (“AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI) concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 oppure

       2.tramite il Portale dei servizi dell'INL quando sarà attivo. Al momento l’apertura del Portale è stata confermata per il 1° ottobre 2024, salvo imprevisti.

Attenzione:
       - la trasmissione dell’autocertificazione tramite PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024;
       - la PEC vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale informatico entro il 31 ottobre 2024.

  • PER ACCEDERE AI CANTIERI DAL 1° NOVEMBRE 2024
    sarà necessario presentare la richiesta di rilascio della patente solamente tramite il portale dell’INL (l’accesso al portale avverrà tramite SPID personale o CIE)

    Attenzione: tale obbligo riguarda anche gli operatori che hanno già presentato la domanda tramite PEC

È possibile accedere al Portale dei servizi dell'INL al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ 

Attenzione: sarà possibile richiedere i punti aggiuntivi rispetto alla dotazione iniziale di 30 crediti solamente a partire dal 1° gennaio 2025

Per visitare la pagina web dell’INL sul tema della patente a punti CLICCARE QUI

Per ogni esigenza di approfondimento, per una consulenza specifica sulla Vostra realtà o in merito al tema trattato non esitate a contattare l’ufficio Sicurezza al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..