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NOVITÀ DAL 13 FEBBRAIO - Nuove figure fiscali e nuovi obblighi per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

Affari generali

Dal 13 febbraio, non è più possibile far iniziare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa con la scorta di DAS cartaceo, essendo soltanto consentito, fino al 31 dicembre 2023, far concludere operazioni di movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa scortati da DAS cartaceo, purché iniziata prima del 13 febbraio. A tal fine, sono state introdotte due nuove figure, il destinatario certificato e lo speditore certificato, che operano dal 13 febbraio 2023. Come specificato dalle Dogane nella circolare n. 3/D/2023, prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali potranno essere movimentati esclusivamente tra tali soggetti, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.

Leggi la circolare 3/2023 dell’ADM

Focus - Chi è il destinatario certificato?

Il destinatario certificato, in particolare, è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.

La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primo luogo, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 TUA o di destinatario registrato di cui all’art. 8 TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Focus - Chi è lo speditore certificato?

Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. Per poter effettuare tale tipologia di operazioni l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad esempio deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).

Api Notizie n. 05 del 13 febbraio 2023