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INCENTIVI AUTOTRASPORTO 2020-2021: PUBBLICATO SUL SITO DEL MIT IL NUOVO DECRETO.

Autotrasporto
A QUESTO PUNTO LE IMPRESE DEVONO SOLO ATTENDERE L’USCITA DEL PROVVEDIMENTO IN G.U. PER POTER AVVIARE GLI INVESTIMENTI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il Decreto Ministeriale n.203, del 12 maggio 2020, riguardante le modalità di erogazione dei contributi agli investimenti, per le imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Il Ministero, con questo provvedimento, ha stanziato a € 122.255.624 complessivi, ripartite nelle seguenti modalità:
• € 18.155.624 quali residui dell’annualità 2019;
• € 42.100.000 per l’annualità 2020;
• € 62.000.000 per l’annualità 2021.
La ripartizione delle risorse complessive è stata definita con le stesse proporzioni di cui al precedente Decreto n.336 del 22 luglio 2019 (investimenti 2019) e viene riferita all’arco temporale del biennio 2020-2021.
Le risorse a disposizione sono state suddivise a seconda della tipologia di investimento che le imprese andranno a porre in essere, come di seguito specificato:
€ 46.400.000(pari al 38% del totale) per l’acquisizione di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
€ 44.100.000(pari al 36% del totale)
• per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton., con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 ton., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
• per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. e fino a 7 ton., con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
€ 29.290.624 (pari al 24% del totale), per l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton. allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

€. 2.465.000 (pari al 2% del totale) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascun raggruppamento di tipologie di investimenti, in base all’ordine di presentazione delle domande (fatta salva eventuale rimodulazione decisa con decreto direttoriale, sulla base delle richieste ammissibili per le singole tipologie di investimenti).
L’importo massimo ammissibile, per gli investimenti effettuati per singola impresa, non può superare € 550.000.
Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
I beni acquisiti devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio.
Rispetto agli altri anni, nel nuovo provvedimento del MIT è stato previsto che, a pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione debbano essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno i tre anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto in commento.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto in oggetto (quindi, dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che sottolineiamo non è ancora avvenuta e che ne daremo immediata comunicazione), ed ultimati entro il termine che sarà indicato dal Decreto direttoriale di attuazione (anche in questo caso manca l’emanazione di cui daremo ampia diffusione).
Con successivo decreto dirigenziale di attuazione, verranno indicate le modalità per la presentazione delle domande, la dimostrazione degli investimenti effettuati e la loro rendicontazione.
Più nello specifico, ricordiamo che sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, delle seguenti tipologie di beni:
Autoveicoli a trazione alternativa (somma stanziata € 46.400.000)
• automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 7 t, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t. Il contributo è determinato in € 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t fino a 7 t e in € 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.;
• automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t. Il contributo è determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 t e in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 t;
• dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici. Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a € 1.000.
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a € 2.000 una tantum, indipendentemente dal numero degli stessi.
Autoveicoli euro VI con contestuale rottamazione per radiazione (somma stanziata € 44.100.000)
• È finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 t, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato in € 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 t a 16 t; € 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t.
• Il contributo per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP (massa pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t), con contestuale rottamazione, è determinato in € 2.000 per ogni autoveicolo.
Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale (somma stanziata € 29.290.624)
Sono altresì finanziabili:
a. le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’elenco allegato al Decreto.
b. rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c. sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGEV) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

Nei sopraelencati casi a), b) e c) il contributo viene determinato come segue:
• per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standardambientale, installata su tali veicoli.
• per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.
Gruppi di 8 casse mobili e un veicolo portacasse (somma stanziata € 2.465.000)
Sono finanziabili le acquisizioni di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato in € 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
A determinate condizioni, i contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta.
Fonte: Assotir

Api Notizie n. 30 del 27 luglio 2020