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SOSPENSIONE FINO AL 13 APRILE 2020 DEI TERMINI DI NOTIFICA DEI VERBALI, DI ESECUZIONE DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E ULTERIORI PROROGHE

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Il Ministero dell’Interno, con propria circolare datata 3 aprile 2020, ha informato che il DPCM del 1 Aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle delle ordinanze del Ministro della salute del 20 marzo e del 28 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

Pertanto, i termini di notificazione dei verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta (vedi nota a piè pagina 1), di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, sono da intendersi sospesi fino al 13 aprile 2020 (vedi nota a piè pagina 2).

Tutti gli altri termini ordinatori o perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio (vedi nota a piè pagina 3), sono da intendersi sospesi dal 23 febbraio fino al 15 aprile 2020 secondo quanto previsto dall'art. 103 del DL n. 18/2020. Inoltre, trattandosi di adempimenti richiesti dall'organo accertatore a completamento dell'istruttoria del procedimento amministrativo sanzionatorio, identica sospensione si applica ai termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione (art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada), e a quelli per ottemperare all'invito di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti (art. 180, comma 8, cds).

La proroga ha riguardato anche l’ordinanza del Ministero della Salute e dei Trasporti del 28 marzo u.s che, nel prevedere specifici adempimenti a carico delle persone fisiche che fanno ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre o tramite mezzo proprio o privato, proroga al 13 aprile 2020 anche gli obblighi posti a carico del personale viaggiante appartenente ad imprese che non hanno sede legale in Italia.

Inoltre, a seguito della proroga delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, la proroga fino al 13 aprile ha interessato le limitazioni previste per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

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[1] Deve intendersi sospeso fino alla medesima data del 13 aprile 2020 anche il termine di esecuzione del pagamento in forma scontata del 30% che l'art. 108 del DL n. 18/2020 ha esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione (si veda sul punto la circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020).

[2] Il dies a quo della sospensione dei termini è diverso in relazione ai soggetti a favore dei quali è disposta la sospensione: dal 22 febbraio 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; dal 10 marzo 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei restanti comuni del territorio nazionale.

[3] Tra questi è da ritenersi ricompreso il procedimento d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 3 del medesimo decreto legge.

 

Api Notizie n. 15 del 13 aprile 2020