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TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA IN REGIME ADR. ESTENSIONE VALIDITÀ DI ALCUNE CERTIFICAZIONI

Autotrasporto

Il MIT ufficializza la sottoscrizione da parte dell’Italia di una serie di accordi multilaterali in deroga, legati all'emergenza Coronavirus

Con un messaggio pubblicato sul sito web, il MIT ha ufficializzato la sottoscrizione, da parte dell’Italia, di alcuni Accordi Multilaterali in materia di Trasporto di merci pericolose - materia disciplinata dall’ADR per il trasporto stradale e dal RID per il trasporto su ferrovia - promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi con l'utilità di estendere la validità di una serie di certificazioni e per ovviare alle difficoltà connesse all’emergenza Coronavirus.

Il Ministero ha evidenziato che questi accordi valgono non solo per i trasporti nazionali all’interno dei Paesi firmatari, ma anche per il traffico internazionale tra gli stessi Paesi.

Si riportano, di seguito, i contenuti degli accordi multilaterali - relativi all'ambito ADR - con indicazione degli Stati firmatari nei quali, alla luce dell'informazione fornita dal MIT, i trasportatori italiani potranno beneficiare delle deroghe ivi indicate:

 

M324 - sottoscritto dall’Italia il 24 Marzo, sui certificati di formazione dei conducenti e su quelli dei consulenti per il trasporto di merci pericolose. In particolare, l’accordo:
per quanto concerne il CFP conducenti, estende al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati che scadono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020. Gli autisti che si trovino in questa condizione, pertanto, potranno ugualmente circolare negli Stati contraenti ADR che hanno sottoscritto questo accordo in deroga, fino al prossimo 30 Novembre.
in ordine al Certificato di formazione dei consulenti per la sicurezza, estende al 30 novembre 2020 la validità di tutti quelli in scadenza tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020.

L’accordo è stato sottoscritto da seguenti Paesi: Lussemburgo, Germania, Austria, Norvegia, Francia, Irlanda, San Marino, Olanda, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Slovacchia, Grecia, Belgio, Italia, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria, Svezia, Polonia, Portogallo, Danimarca.

 

M325 - sottoscritto dall’Italia il 24 Marzo, sui controlli periodici e intermedi delle cisterne, che estende al 30 agosto 2020 la validità di tutti i citati controlli con scadenza compresa tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Di conseguenza, fino al 30 Agosto 2020 detti veicoli potranno ancora circolare negli Stati che hanno sottoscritto l’accordo in deroga, con i controlli intermedi o periodici che andranno comunque eseguiti prima del 1 Settembre 2020. La proroga è stata prevista anche per i certificati di approvazione dei veicoli in scadenza sempre tra il 1 Marzo e il 1 Agosto 2020, con ispezioni da effettuare entro il 30 agosto 2020.

L’accordo è stato sottoscritto da seguenti Paesi: Lussemburgo, Norvegia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Grecia, Slovenia, Belgio, San Marino, Italia, Ungheria, Svezia, Repubblica Ceca, Olanda, Portogallo, Irlanda, Romania.

 

M326 - Ispezione periodica e prove dei recipienti a pressione per il trasporto di alcuni gas della classe 2, sottoscritto dall’Italia il 31 Marzo e valido fino al 31 Agosto 2020. Con l'M326 e è permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas.

 

Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.

Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.

Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M326)” o “Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 03/2020)”.

L’accordo è stato sottoscritto da seguenti Paesi: Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Regno Unito.

 

M327 - sottoscritto dall’Italia lo scorso 31 Marzo, e che prevede la validità fino al 31 Agosto p.v dei controlli periodici e intermedi sulle cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), con scadenza tra il 1 Marzo e il 1 Agosto 2020. I suddetti recipienti potranno quindi essere utilizzati in tutti i Paesi contraenti l’ADR che hanno siglato l’accordo in deroga, con i controlli intermedi o periodici che andranno svolti prima dell’1 settembre 2020.

Lo speditore deve riportare nel documento di trasporto "Trasporto in accordo con la sezione 1.5.1 di ADR (M327).

L’accordo è stato sottoscritto da seguenti Paesi: Germania, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Svizzera.

Link al comunicato del MIT 

 

Api Notizie n. 15 del 13 aprile 2020