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TARGHE PROVA: NUOVE PRECISAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Autotrasporto

Attraverso la circolare n. 17290 del 5 giugno 2024, il Ministero dell’Interno ha approfondito alcuni aspetti relativi alla circolazione di prova. Nella circolare viene precisato che, in caso di circolazione di veicolo non immatricolato con autorizzazione di prova scaduta di validità ricorrono le violazioni degli articoli 93 del Codice della Strada, per la mancanza di immatricolazione, e 193 cds, per la mancanza di copertura assicurativa.

Pertanto, l’impiego dell’autorizzazione in corso di validità per esigenze diverse da quelle indicate nell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 121/2021 o da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel dPR 474/2021, tra cui costruttori di veicoli, carrozzerie e pneumatici, sistemi o dispositivi di equipaggiamento e loro rappresentanti, commercianti di veicoli, imprese che trasferiscono su strada i veicoli, officine di riparazione, comporta l’applicazione delle sole sanzioni di cui all’art. 98 cds, per un uso diverso da quello prescritto.

Infine, l’art. 98 del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro, ma nel caso di più̀ di 3 violazioni, la sanzione aumenta da un minimo di 173 euro ad un massimo di 694 euro e scatta anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo.

Fonte: Ministero dell’interno

 

Api Notizie n.23 del 25 giugno 2024