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AVVOCATURA DELLO STATO: PARERE SUL PAGAMENTO DELLA QUOTA ALBO E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZA

Autotrasporto

Il Comitato Centrale dell’Albo, a seguito dell’abrogazione del paragrafo 2, art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 da parte del Regolamento (UE) 2020/1055, sull’applicabilità degli artt. 19 e 63 della Legge 298/1974, ha chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato.  Quest’ultima ha affermato che il mancato pagamento del contributo annuale all’Albo degli autotrasportatori comporta la sospensione dell’impresa dall’Albo stesso e il conseguente divieto di continuare l’attività di trasporto per tutta la durata della sospensione.

La norma abrogata prevedeva la possibilità (per gli Stati membri) di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell’esercizio della professione di trasportatore su strada ed è quella che ha permesso all’Italia di prevedere una disciplina specifica sull’accesso al mercato.

Il parere dell’Avvocatura ha chiarito che l’abrogazione della norma non ha influito sulle disposizioni della Legge 298/1974, trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada. Per questo motivo, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’abrogazione di cui sopra “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”.

Fonte: Assotir

 

Api Notizie n.20 del 04 giugno 2024