Area riservata

TARGHE PROVA: IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI FORNISCE ULTERIORI CHIARIMENTI

Autotrasporto

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina del rilascio delle targhe prova.

Nella circolare n. 12666 del 2 maggio 2024, la stessa Direzione Generale per la Motorizzazione ha evidenziato che la condizione fondamentale che caratterizza la circolazione di prova è “l’esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimenti”.

Tra i soggetti che possono ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova, tra gli altri, rientrano ora “le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km”. Questa limitazione massima di percorrenza riguarda soltanto le aziende che effettuano l’attività di spostamento dei mezzi. L’elenco dei soggetti autorizzati ad ottenere il rilascio delle targhe prove è tassativo e non ammette in nessun caso deroghe.

La circolare in oggetto sottolinea anche che la titolarità dell’autorizzazione alla circolazione in prova è personale e non è cedibile.

In particolare, la ratio della previsione, è quella di stabilire il principio per cui l’autorizzazione e la relativa targa possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto che ne risulta intestatario, e considerato altresì che l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della circolazione di prova è
riferito alle imprese che esercitano una delle attività prevista dal paragrafo 2.1 della circolare in oggetto, è da ritenere che la titolarità dell’autorizzazione (e della targa) è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Nel caso di imprese individuali, invece, la titolarità dell’autorizzazione è in capo all’imprenditore individuale.

Relativamente al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, il nuovo Regolamento ha fissato una autorizzazione ogni 5 addetti, formati dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a 12 mesi). Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione, mentre il numero massimo di autorizzazioni di cui può essere titolare un’impresa è pari a 100. Questa limitazione è in vigore dal 29 febbraio 2024 perciò, a partire da quella data, non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni o rinnovate autorizzazioni già rilasciate, in sovrannumero rispetto a questo limite.

Su questo limite, i principali chiarimenti hanno riguardato le imprese che presentano una o più articolazioni locali dove viene svolta una delle attività che legittimano il rilascio della targa prova.

Nel calcolo degli addetti riferiti alla singola sede si tiene conto anche di quelli occupati nelle singole unità locali collegate, se queste ultime non sono dotate di un rappresentante legale o del preposto. Viceversa, se l’unità locale collegata alla sede secondaria è fornita di rappresentante legale o del preposto all’attività, nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili si tiene conto solo degli addetti in essa occupati.

Per questo motivo, il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria (e unità locali collegate) e a ciascuna unità locale dove è presente un rappresentante legale o un preposto.

Tuttavia, poiché le autorizzazioni fanno riferimento alla stessa persona giuridica, potranno essere utilizzate anche per far fronte a necessità impreviste o straordinarie verificatesi in altre unità locali o sedi della stessa impresa.

Per ciò che riguarda la definizione di “collaboratore con contratto di agenzia” che rientra nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili, trattasi della “persona fisica (agente) che, a norma dell’art. 1742 cod. civ, assume contrattualmente e stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’impresa e su provvigione, la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata”. Tuttavia “se l’agente è dotato, a sua volta, di una propria organizzazione imprenditoriale, il collaboratore con contratto di agenzia può essere un dipendente dell’agente stesso”. Il contratto di agenzia deve avere durata di almeno 12 mesi.

Nella definizione di dipendente (“persona fisica che presta la propria attività sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato”), rientrano anche: i collaboratori familiari (nelle imprese familiari); i soci lavoratori (nelle società di persone); i soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice o per azione).

Per quanto riguarda, invece, il regime transitorio, tutte le autorizzazioni in scadenza a partire dal 29 febbraio 2024 vengono rinnovate a condizione che l’operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni che eccedono il numero rilasciabile.

A titolo esemplificativo, spiega la circolare, per l’operatore che sia già titolare di 15 autorizzazioni in corso di validità e che, in ragione del numero di dipendenti e collaboratori impiegati, possa ottenerne solo 10, l’UMC dovrà disporre il diniego di rinnovo (e dunque la revoca) delle 5 autorizzazioni in sovrannumero, man mano che queste vengano a scadenza.

In tal caso, l’operatore è tenuto alla restituzione all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di
consulenza, delle autorizzazioni e delle relative targhe revocate (sull’argomento, v. successivo par. 2.6).
È fatta salva, in ogni momento, la possibilità per ciascun operatore di restituire volontariamente
le autorizzazioni e le targhe di prova in sovrannumero. In tal caso, l’UMC provvede alla revoca delle
autorizzazioni restituite.

L’autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro 6 mesi dalla sua scadenza, a pena di restituzione della stessa all’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC). Resta fermo il divieto di utilizzare un’autorizzazione scaduta, anche se non fossero ancora trascorsi 6 mesi dalla sua scadenza (es. un’autorizzazione rilasciata il 10 novembre 2023 scade il 10 novembre 2024 e deve essere rinnovata entro il 10 maggio 2025).

Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso e che sul veicolo munito della targa prova deve essere presente il legale rappresentante o il preposto che rappresenta l’impresa titolare dell’autorizzazione. In alternativa, è ammessa la presenza di un dipendente dell’impresa o del collaboratore che partecipa stabilmente all’attività in base ad un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi, munito di delega rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione. Con gli autoveicoli e i rimorchi per il trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice del veicolo o ad un concessionario munito di regolare mandato della medesima casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica può essere trasportato un carico utile di proprietà della fabbrica stessa, al posto della zavorra. I commissionari e gli agenti di vendita possono utilizzare l’autorizzazione alla circolazione in prova anche per i veicoli usati, compresi quelli ritirati in permuta, ma sempre per gli scopi previsti per la targa prova.

Per ulteriori delucidazioni e approfondimenti si rinvia alla lettura attenta del testo della circolare.

Allegati

Fonte: Assotir

 

Api Notizie n.17 del 14 maggio 2024