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DECRETO FLUSSI: UNA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE CHIARISCE ALCUNI ASPETTI RIGUARDANTI GLI AUTISTI DA IMPIEGARE NELL’AUTOTRASPORTO MERCI

Autotrasporto

Attraverso la circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023, sono stati fissati i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta all’assunzione, nell’ambito del cosiddetto decreto flussi (DPCM del 27 settembre 2023), che ha fissato le quote d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2023 – 2025.

Per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini provenienti da: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador,  Etiopia,  Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone,  Guatemala, India,  Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan, Perù ,Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia,  Sri  Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Si rammenta che è essenziale il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità, attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina. Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda la sezione dedicata (clicca QUI) del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

I lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE e cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui sopra. Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, sarà necessario convertire la patente.

La circolare in oggetto chiarisce che ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell’abilitazione (prevista dal Dlgs 50/2020 in attuazione della Direttiva 2018/645 e DM MIMS 30 luglio 2021). Questi adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell’attestato di conducente, recante il codice unionale armonizzato “95”.

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.

La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l’impresa richiedente deve essere:

  • iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.);
  • per il trasporto merci per conto terzi, iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Api Notizie n.41 del 21 novebre 2023