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MIT: AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA CONVERSIONE DI PATENTI EXTRACOMUNITARIE

Autotrasporto

Con circolare n. 31762 del 24 ottobre 2023, La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di convertire patenti extracomunitarie, i cui titolari sono residenti sul territorio italiano da oltre quattro anni.

Secondo l’articolo 126 del Codice della strada “in caso di mancato rinnovo della patente di guida per più di cinque anni è disposto un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare”. Questa previsione perciò individua in cinque anni il periodo di mancata attività alla guida oltre il quale il titolare di patente di guida abbia conservato l’idoneità tecnica della stessa. Il periodo di 5 anni ha sostituito quello di 3 previsto in precedenza, per cui nel caso in cui il titolare di una patente di guida extracomunitaria risieda in Italia da più di quattro anni, non può più essere considerato un motivo ostativo per convertire la patente, salvo i casi in cui sia espressamente previsto nel testo dello specifico accordo esistente tra l’Italia ed il Paese che ha emesso la patente da convertire.

Tra questi accordi di conversione rientrano quelli con Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina che prevedono esplicitamente che il titolare della patente di guida estera possa chiederne la conversione solo se è residente in Italia da meno di quattro anni.

Nel rispetto di tale disposizione, quindi, le patenti di guida rilasciate nei Paesi sopracitati potranno essere ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di quattro anni all’atto della richiesta; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta senza porre in essere nessun’altra procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).

Di conseguenza, il MIT ha argomentato che ad eccezione di questi Paesi che permettono la conversione della patente solo nei primi quattro anni dall’acquisizione della residenza in Italia, tutte le altre patenti di guida extracomunitarie potranno essere convertite solo se i titolari risiedono in Italia da meno di sei anni.

Tale principio vale tanto per quei Paesi con cui sono stati sottoscritti accordi di conversione che fissano un determinato limite come Israele, Gran Bretagna, Irlanda del Nord e Turchia, quanto per tutti gli altri Paesi con cui l’Italia ha degli accordi ma nulla viene esplicitato in merito ai termini di conversione (Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia).

In questo secondo caso la richiesta di conversione della patente di guida da parte di titolare che vive in Italia da più di sei anni potrà essere ugualmente accolta e -ove non vi siano altri motivi ostativi- potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’articolo 128 CdS, secondo le procedure già in uso presso gli uffici della Motorizzazione.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

 

Api Notizie n.39 del 07 novembre 2023