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AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE CHIMICHE

Altri settori

Bisfenolo A (BPA – CE N. 201-245-8) notificato sul Registro delle Intenzioni (RoI)
Il 26 Agosto 2015 il Bisfenolo A (BPA – CE N. 201-245-8) è stato notificato sul Registro delle Intenzioni (RoI). La proposta riguarda la restrizione all’uso di un bi-componente a base di BPA nella sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti per l’acqua potabile. Entro il 31 dicembre 2015 è prevista la trasmissione del pertinente dossier secondo All.XV al REACH.
Per ulteriori informazioni: Fonte: mychemicalmonitoring.eu

Triossido di diarsenico: rilasciate due autorizzazioni
Due autorizzazioni riguardanti specifici usi del triossido di diarsenico (CAS N. 1327-53-3)
La Commissione europea ha rilasciato due autorizzazioni riguardanti specifici usi del triossido di diarsenico (CAS N. 1327-53-3). Entrambe sono entrate in vigore dal 1°settembre 2015.
La prima, rilasciata alla Boliden Kokkola Oy (Finlandia) riguarda l’uso di questa sostanza nella rimozione delle impurità metalliche dalla soluzione di lisciviazione nel processo di estrazione elettrolitica dello zinco (autorizzazione rilasciata all’impresa). Mentre l’altra, rilasciata alla Linxens France (Francia) riguarda l’uso del triossido di diarsenico in formulazione di miscele e come coadiuvante tecnologico nella galvanostegia con oro (uso industriale).

Aggiornato l’allegato XVII del regolamento 1907/2006 (REACH)
Nuova deroga alla restrizione del Benzene
Il 4 settembre è stato pubblicato il regolamento UE n. 1494/2015 che modifica la voce n.5 dell’allegato XVII del regolamento REACH. La sopracitata restrizione introduce una speciale deroga al gas naturale utilizzato dai consumatori, che può essere immesso sul mercato a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.» : rispetto alla restrizione esistente, per questa particolare deroga è stato utilizzato il rapporto volume/volume anziché il classico rapporto peso/peso.

1° Settembre 2015 - entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 95 del BPR
Vi ricordiamo che dal 1° settembre 2015 le imprese che immettono sul mercato prodotti ad azione biocida devono assicurarsi che i fornitori di sostanza attiva o di prodotto siano inclusi nella lista stabilita dall’art. 95 del BPR. La lista dell’art.95 è consultabile e scaricabile dal sito web dell’ECHA.
È previsto un aggiornamento mensile della lista da parte di ECHA al fine di includere tutti quei fornitori che hanno presentato le loro richieste dopo il 1° settembre 2015.

Modificato il tool per l'import-export di sostanze chimiche
Dal mese di ottobre 2015 sarà attiva una nuova versione del tool ePIC
Dal mese di ottobre 2015 sarà attiva una nuova versione del tool ePIC utilizzato per la presentazione delle notifiche di esportazione ed importazione nell'ambito del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC).
Esso comprenderà un cambiamento per le imprese che notificano miscele contenenti una sostanza inclusa in una voce di gruppo dell'allegato I. Ad esempio per le miscele contenenti la sostanza cloruro di cadmio non basterà più selezionare la voce di gruppo "Cadmio e suoi composti" ma dovranno essere riportati CAS ed EC che identificano con precisione la sostanza.
Questo aiuterà ad identificare chiaramente la sostanza già nella notifica (e non solo nella scheda dati di sicurezza) e a garantire una decisione veloce per il paese importatore, nonché semplificare la comunicazione dei quantitativi importati ed esportati in accordo all'articolo 10.
ECHA chiede alle aziende che intendono presentare le notifiche di esportazione per il 2016 di queste miscele, di farlo solo dopo l’aggiornamento della nuova versione di ePIC (versione 1.3).

Aggiornati gli allegati II e VI del Regolamento cosmetici CE n. 1223/2009
Il 29 luglio 2015 è stato pubblicato in G.U.U.E. il REGOLAMENTO (UE) 2015/1298 che modifica l'allegato II e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.
La sostanza 3-Benziliden canfora utilizzata come filtro UV in concentrazione massima del 2% è stata considerata a rischio dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e quindi eliminata dall’allegato VI del regolamento ed introdotta in allegato II (elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici).
Il CSSC aveva concluso nel suo parere del 18 giugno 2013 che il margine di sicurezza (MoS) per questa sostanza era inferiore a 100 e costituiva un rischio per la salute.
Le imprese dovranno adeguarsi a questa prescrizione entro il 18 febbraio 2016.

Aggiornato l’allegato III del Regolamento cosmetici Reg. CE 1223/2009
Il 21 luglio 2015 è stato pubblicato in G.U.U.E. il Regolamento (UE) 2015/1190 che modifica l'allegato III del Reg. CE n.1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Sono stati modificati i seguenti numeri d’ordine dell’allegato III in seguito alle valutazioni del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC):
• 2a Acido tioglicolico e suoi Sali: introdotto l’uso per arricciare le ciglia e tolto quello per l’applicazione su baffi e barba. Il CSSC ha valutato sicuro l’uso di prodotti contenenti fino all’11% di Acido tioglicolico e suoi Sali da parte di utilizzatori professionali per diminuire il rischio di contatto oculare.
• Aggiunti i numeri d’ordine da 288 a 296 riguardanti sostanze usate nelle tinture per capelli.
Per queste sostanze sono state fissate delle concentrazioni massime nei prodotti oppure dei limiti percentuali dopo miscelazione. Queste restrizioni si applicano a decorrere dal 10 agosto 2016.

Sostanze fluorurate nei materiali ed oggetti a contatto con alimenti: la Danimarca propone un limite nell’uso.
Lo scorso 25 agosto, il giornale danese “The Copenhagen Post”, ha pubblicato un articolo relativo alla proposta di introduzione di un nuovo livello massimo (chiamato “livello guida”) di sostanze fluorurate negli oggetti e nei materiali a contatto con gli alimenti. La ricerca è stata condotta dal National Food Institute, Technical University of Denmark, in stretta collaborazione con le autorità danesi e internazionali. Le sostanze fluorurate sono molto usate nella produzione di materiali destinati al contatto con alimenti, in quanto repellenti all’acqua e all’olio. Alcuni esempi di materiali dove tali sostanze sono rilevabili sono: carta da forno, cartoni della pizza e specialmente sacchetti di pop-corn da microonde. Il motivo di preoccupazione su tali sostanze è il fatto che risultano essere persistenti e bioaccumulabili nell’ambiente, inoltre alcune di esse sono sospette cancerogene o interferenti endocrini. Per tale motivo, il Ministro Danese, ha incentivato la ricerca e il calcolo del valore guida. Il dato rappresenta un valore limite: se i fluorocarburi presenti nel materiale superano tale valore, questo significa che sono stati usati nella produzione del materiale stesso. Se il valore rilevabile di tali sostanze rimane al di sotto del valore guida, significa invece che non sono stati aggiunti intenzionalmente (per esempio nel caso della carta riciclata).
Il Ministro Hansen ha poi aggiunto che farà il possibile per spingere l’Europa ad una maggiore sensibilizzazione per questi tipi di materiali, in modo da creare una legge internazionale più restrittiva e severa.

(fonte: Newsletter n°8 Anno 2015 di NORMACHEM Srl)
API NOTIZIE N. 32 del 7 settembre 2015