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Notizie Credito - Notiziario n.28 25 Luglio 2022

Informative credito e finanza

NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA PREVENZIONE E AUTOANALISI – CHECK UP GRATUITO

NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DELLA CRISI

Il DLgs. 17.6.2022 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 1.7.2022 n. 152, c.d. “secondo correttivo” (o “correttivo-bis”2) ha modificato ed integrato il DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15.7.2022.

Tra le principali novità, si segnalano:

  • la nuova disciplina sull’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. 14/2019);
  • l’eliminazione degli strumenti di allerta, della procedura di composizione assistita della crisi e degli OCRI, che vengono sostituiti, all’interno del Titolo II, Parte I del DLgs. 14/2019, con la disciplina – già prevista dal DL 118/2021 e dal DL 152/2021, conv. L. 233/2021 – della composizione negoziata della crisi e del sistema di segnalazione dell’organo di controllo e dei creditori pubblici, nonché con l’inserimento del nuovo concordato c.d. “semplificato per la liquidazione del patrimonio”;
  • la nuova disciplina del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui agli artt. 64-bis ss. Del DLgs. 14/2019;
  • le modifiche al concordato preventivo di cui agli artt. 84 ss. del DLgs. 14/2019;
  • i nuovi strumenti di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società di cui agli artt. 120-bis ss. del DLgs. 14/2019.

Focus quindi della nuova normativa è la PREVENZIONE E L’AUTOANALISI CHE L’IMPRESA SANA DEVE SAPER ATTUARE PRE ANTICIPARE, ESCLUDERE L’ALLERTA DELLA CRISI.

CONTATTA L’ASSOCIAZIONE per effettuare una prima analisi insieme ai referenti associativi (0376221823 – Dott.ssa Alessandra Tassini)

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GARANZIA SUPPORTITALIA – Al via la nuova misura di garanzia a favore delle imprese colpite dagli effetti negativi della crisi bellica

(Scopri i dettagli sul SITO DI SACE)

Il “Decreto Aiuti” supporta le imprese italiane rilasciando garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti destinati ad incrementare la liquidità necessaria per fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi russa-ucraina.

Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche, che chiederanno di aderire all’iniziativa, potranno essere richieste fino al 31/12/2022 e permetteranno alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività.

SACE garantisce i finanziamenti erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring, società di leasing e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Il limite di importo dei finanziamenti ottenibili ammonta al maggiore fra:

  • il 15% del fatturato annuo totale medio in Italia degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai bilanci
  • il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento.
  • Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi.

 

Finanziamenti: criteri di ammissione alla Garanzia

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti con o senza concessione di un fido:

concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Aiuti stesso, nei Manuali Operativi e nelle Condizioni Generali (“CG”) e relativi allegati (consultabili direttamente sul sito di SACE)

destinati a ottenere liquidità per sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia

I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

durata totale non superiore a 8 anni

periodo di preammortamento fino a 36 mesi. Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi

piano di ammortamento Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest’ultima unicamente in caso di tasso fisso

periodicità di pagamento delle rate trimestrale

erogazione su un conto corrente dedicato dell’impresa richiedente.

Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

Le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE, in rapporto all’importo garantito, per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

per i finanziamenti fino a 6 anni a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base dal quarto al sesto anno

per i finanziamenti fino a 6 anni a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base dal quarto al sesto anno

per i finanziamenti fino a 8 anni a PMI: 75 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e il terzo anno, 150 punti base dal quarto al sesto anno, 250 punti base per il settimo e ottavo anno

per i finanziamenti fino a 8 anni a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 100 punti base durante il primo anno, 150 punti base durante il secondo e il terzo anno, 250 punti base dal quarto al sesto anno, 350 punti base per il settimo e ottavo anno.

Processo per l’ottenimento della garanzia SACE

Il processo per l’ottenimento della garanzia SACE prevede diverse fasi, al termine delle quali l’impresa riceve il finanziamento o la linea di credito richiesta e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato dell’impresa e del numero dei dipendenti in Italia, come di seguito indicato:

“procedura semplificata”: per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro o con non più di 5.000 dipendenti in Italia o, comunque, per finanziamenti di importo massimo garantito fino a 375 milioni di euro

“procedura ordinaria”: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o per finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni di euro.

Gli steps operativi per ottenere la garanzia di SupportItalia

L’impresa richiede al soggetto finanziatore di sua fiducia un finanziamento o una linea di credito con garanzia dello Stato.

Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.

SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato.

Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto o concede la linea di credito con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

 

 

Api Notizie n.28 del 25 luglio 2022