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CODICE DELLA CRISI: MODIFICATI I PARAMETRI PER LA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito e Finanziamenti

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già oggetto di rilevanti modifiche in prossimità della relativa entrata in vigore, è stato nuovamente modificato in sede di conversione del c.d. "Decreto Semplificazioni".

In particolare, posto che costituisce un "segnale" della situazione di crisi dell'impresa la presenza di un debito IVA scaduto e non versato superiore a € 5.000, è ora previsto che lo stesso deve essere comunque non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dal mod. IVA dell'anno precedente.

Inoltre, l'invio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione relativa all'esposizione debitoria nei confronti della stessa, scatta in ogni caso se il debito IVA è di importo superiore a € 20.000.

Per ogni informazione relativa alla tematica sulla nuova normativa della crisi d’impresa, contattate l’ufficio economico dell’Associazione.

 

Notiziario n. 30 del 29 agosto 2022