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Fondo di garanzia: dopo il 30 giugno cosa cambia

Credito e Finanziamenti

Sono passati poco più di due anni dall'entrata in vigore del Decreto Liquidità n. 23/2020 e le richieste di garanzia del Fondo ai sensi del punto 3.2 del TF – Covid hanno superato l’importo di 240 miliardi di euro per 2.7 milioni di pratiche presentate.

Le misure emergenziali stanno per giungere al termine e il Fondo tornerà all’operatività ordinaria dopo il 30 giugno 2022. Si indica di seguito il quadro aggiornato.

MISURE VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 2022

  • Concessione delle garanzie ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19: la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Gratuità dell’intervento del Fondo per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia (Art. 8, comma 1, lettera b) del DL Energia): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Innalzamento delle percentuali di copertura in garanzia diretta e in riassicurazione/controgaranzia (Art.13, comma 1, lettera c) e lettera d) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Estensione della durata nei limiti di quanto previsto dalla normativa, delle garanzie concesse ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Art.13, comma 1, lettera c-bis del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di estensione della durata presentate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Cumulabilità della garanzia del Fondo, rilasciata ai sensi del “regime de minimis” o del “regime “d’esenzione”, con la garanzia di un confidi o altro soggetto garante rilasciata su risorse proprie, ai fini dell’ottenimento di una copertura pari al 100% del finanziamento (Art.13, comma 1, lettera d) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca / gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo (Art.13, comma 1, lettera e) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Conferma d’ufficio della garanzia in caso di sospensione del pagamento delle rate o allungamento della durata dei finanziamenti (Art.13, comma 1, lettera f) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di conferma presentate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.
  • Non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite (Art.13, comma 1, lettera h) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Ammissibilità delle operazioni di importo fino a 30.000 euro (Art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Possibilità per i finanziamenti garantiti ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità di adeguare l’importo entro il limite massimo di 30.000 euro (Art.13, comma 1, lettera m-bis) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Cumulabilità della garanzia del Fondo, rilasciata ai sensi Temporary Framework Covid, con la garanzia di un confidi o altro soggetto garante rilasciata su risorse proprie, ai fini dell’ottenimento di una copertura pari al 100% del finanziamento (Art.13, comma 1, lettera n) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Proroga di 3 mesi per tutti gli adempimenti amministrativi (Art.13, comma 1, lettera o) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutti gli adempimenti amministrativi che si generano fino al 30 giugno 2022
  • Ammissibilità, in garanzia diretta, delle operazioni già perfezionate (Art.13, comma 1, lettera p) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Ammissibilità, per le operazioni presentate ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera m), degli enti non commerciali non iscritti nel Registro delle Imprese (Art.13, comma 12-bis del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
  • Ammissibilità delle imprese che hanno ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (Art.64, comma 3-bis del DL Agosto): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.

MISURE VALIDE ANCHE DOPO IL 30 GIUGNO

Continueranno a trovare applicazione, invece, anche oltre il 30 giugno 2022 e pertanto non saranno soggette ad alcun termine ultimo per la presentazione delle richieste di ammissione e il rilascio di garanzie da parte del Fondo, le seguenti misure:

  • Possibilità di adeguare la durata entro il limite massimo dei 15 anni delle operazioni garantite ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità;
  • Possibilità di concedere sui finanziamenti garantiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso del 2022, un prolungamento non superiore a 6 mesi del periodo di preammortamento.

MISURE VALIDE PER TUTTE LE OPERAZIONI PRESENTATE A FAR DATA DAL 24 GIUGNO 2022 E DELIBERATE DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2022

Troveranno applicazione le disposizioni introdotte dall’articolo 1 c. 55 delle Legge di Bilancio del 2022. In particolare:

  • Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro;
  • Definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione del modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria;
  • Ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo.

INFINE, IL FONDO POTRA’ CONCEDERE

Il Fondo potrà concedere:

  • Garanzie pari all’80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento.
  • Garanzie pari all’80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione.
  • Garanzie pari al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione.

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Api Notizie n.24 del 28 giugno 2022