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Cessazione della qualifica di rifiuto per gli scarti delle costruzioni e delle demolizioni

VITA ASSOCIATIVA

 

Definiti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli scarti delle costruzioni e delle demolizioni. I produttori di aggregati riciclati avranno 180 giorni di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “DECRETO 27 settembre 2022 , n. 152” - Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All’ Art. 1. il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 184 - ter , comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III - bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si segnala che Il MiTE, accogliendo l’appello delle imprese sul tema in oggetto, fa sapere di essere aperto alla valutazione di una modulazione dei parametri di analisi del nuovo decreto end of waste sui rifiuti da costruzione e demolizione, giudicati come troppo restrittivi dagli operatori del settore.

 

 

 

Api Notizie n. 42 del 21 novembre 2022