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Riqualificazione alla sezione meccatronica: scadenza giovedì 05 gennaio 2023

VITA ASSOCIATIVA

Apindustria vi segnala che il 5 gennaio 2023 scade il termine per la riqualificazione alla sezione meccatronica, per le imprese abilitate solo alla sezione meccanica-motoristica o elettrauto già iscritte con tale abilitazione al registro delle imprese, come previsto dalla Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018 (Legge 27/12/2017, n. 205 art. 1 comma 1132).

Con Circolare nr. 3706 del 23/05/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i responsabili tecnici delle imprese già iscritte alla data del 5 gennaio 2013 possono riqualificarsi, in via alternativa, per la sezione MECCATRONICA mediante:
a) la rivalutazione del titolo di studio posseduto;
b) la frequenza, con esito positivo, di un percorso formativo speciale di almeno 40 ore relativo all’abilitazione non posseduta.
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Per approfondimenti e dettagli consultare il SARI.

In estrema sintesi:

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che le precedenti categorie attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.

A seguito di tale modifica:

  • le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”;
  • le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023;

Entro il 4 gennaio 2023, i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante:

  • frequenza con esito positivo di un corso di formazione limitatamente ai settori non posseduti (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore, riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome e rivolti SOLO ai soggetti già identificati come responsabili tecnici che devono acquisire la sezione mancante);
  • rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.

Si precisa che a tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio - per almeno un anno - dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.

Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli.

L’Associazione resta a disposizione per eventuali necessità o chiarimenti al tel. 0376221823.

 

 

Api Notizie n. 41 del 14 novembre 2022