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IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DELLA NASPI

Previdenziale

Con circolare 25/2024, l’Inps comunica le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi:

  • dei trattamenti di integrazione salariale,
  • dell’assegno di integrazione salariale del FIS,
  • dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
  • dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali,
  • delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS,
  • dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
  • dell’indennità di disoccupazione agricola,
  • della misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Si riportano i principali massimali di interesse industriale.

 

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.392,89

1.311,56

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.671,48

1.573,86

La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a 691,89 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Fonte: INPS

 

Api Notizie n.04 del 05 febbraio 2024