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AMMORTIZZATORI SOCIALI LE NOVITA’ CONTENUTE NEL DECRETO 17 marzo 2020 n. 18

SINDACALE

Con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sono state adottate misure urgenti a sostegno del lavoro per far fronte all’emergenza epidemiologica che dal 21 febbraio u.s. affligge il nostro paese.

Qui potete scaricare la nota riepilogativa oppure leggete oltre per i dettagli.  

Potete richiedere in Apindustria i moduli da utilizzare scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Si riportano in estrema sintesi i provvedimenti presi in materia di lavoro.

Norme speciali in materia di CIGO e assegno ordinario (art. 19)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale[1] o di accesso all’assegno ordinario [2]

  • con causale “emergenza COVID-19”,
  • per un periodo massimo di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020,
  • da trasmettere all’INPS entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa,
  • svolgendo l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto a livello sindacale, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto (come nei casi normali ma con termini notevolmente ridotti) a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la causa di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro (in questo caso, “emergenza COVID-19”), l'entità e la durata prevedibile (in questo caso, massimo 9 settimane nel periodo 23.2.2020/31.8.2020), il numero dei lavoratori interessati.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non saranno conteggiati ai fini dei limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali e saranno neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Inoltre, non troverà applicazione la contribuzione addizionale prevista dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

I lavoratori destinatari dei predetti ammortizzatori sociali devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si richiederà l'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni, prevista dalla disciplina ordinaria.I fondi di cui all’art. 27 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (artigianato e somministrazione), garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità suesposte.In merito alle modalità di pagamento, il decreto (art. 19, comma 5) prevede la possibilità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore ma limitatamente all’assegno ordinario, anche se la relazione illustrativa sembrerebbe estendere tale modalità anche in caso di CIGO. Stante l’ambiguità della norma (e fatti salvi ulteriori chiarimenti che dovessero sopraggiungere), si suggerisce al momento di optare per l’anticipo del trattamento di integrazione salariale, come previsto, in via generale, dall’art. 7 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.  La CIGO, infatti, è autorizzata generalmente con pagamento a conguaglio del datore di lavoro. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa. 

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS (art. 20)

Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, abbiano in corso una CIGS, possono presentare domanda di CIGO ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge in commento e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione della CIGO sospende e sostituisce la CIGS in corso.

Inoltre, non troverà applicazione la contribuzione addizionale prevista dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)

Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, abbiano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge in commento e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso.

Inoltre, non troverà applicazione la contribuzione addizionale prevista dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

CIG in deroga (art. 22)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo, concluso anche in via telematica,  con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.

Ricordiamo che lo scorso 11 marzo in Regione Lombardia è stato sottoscritto l’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e all’indennità per i lavoratori autonomi, definito dalla Regione e dalle parti sociali lombarde per fronteggiare l’emergenza economica legata al Covid-19. L’accordo regionale è stato condiviso e approvato dalle parti nella piena consapevolezza delle modifiche che avrebbero potuto essere apportate dalle successive disposizioni nazionali. Quindi, nei prossimi giorni verranno verificate eventuali modifiche e correzioni, in base alle disposizioni del decreto-legge in commento.

IMPORTANTE - Si rammenta che per tutte le forme di ammortizzatore sociale sopra riportate sono previsti dei limiti di copertura dei relativi oneri in base alle disposizioni del decreto-legge in commento. La disponibilità, di conseguenza, non è illimitata.

AVVIO CIGO RICHIESTA COMUNICAZIONE - Per l’avvio della procedura di richiesta di cigo, si chiede di compilare il file word allegato alla presente circolare e trasmetterlo prontamente via posta elettronica agli indirizzi mail:  

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 in modo da poter effettuare la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali ed, eventualmente, predisporre il verbale di esame congiunto richiesto dalla legge.

L’Area relazioni industriali, lavoro e Welfare resta a disposizione delle associate per qualsiasi chiarimento o necessità di assistenza nella gestione del personale.

 [1] Ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono usufruire del predetto ammortizzatore sociale lavoratori operanti in: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di   installazione   di   impianti, produzione e    distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R.  30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro   consorzi   che esercitano   attività  di    trasformazione,    manipolazione    e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle  olive  per  conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attività di  escavazione  e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione  e  di lavorazione di  materiali  lapidei,  con  esclusione  di  quelle  che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture  e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[2] In deroga alla normativa vigente, l’assegno ordinario potrà essere utilizzato da lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti; Iscritte al FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato).