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NOVITÀ PER GLI IMPORTATORI DALLA RUSSIA DEL SETTORE SIDERURGICO DAL 30 SETTEMBRE

PMI Informazione

Tra le misure restrittive istituite dall’UE nei confronti della Federazione russa a seguito dell’aggressione all’Ucraina vi è il divieto, dal 16.3.2022, per gli operatori UE, di importare i prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII del Regolamento (UE) n.833/2014 se originari della Russia o esportati dalla Russia.

Detti prodotti sono identificati con il relativo codice doganale.

Poiché l’esperienza di questi mesi di guerra ha dimostrato che taluni divieti sono stati elusi, l’UE si sta concentrando sempre più su misure che contrastino l’elusione.

In questa direzione va il divieto, dal 30.9.2023, di” importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII.”

Per quanto riguarda, invece, i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10 o 7224 90, tale divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90”.

Inoltre, l’undicesimo pacchetto pubblicato il 23.6.2023, istituisce un nuovo onere per gli importatori: “all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo”.

Per tutti i dettagli, inclusi deroghe, quote, divieti sui servizi relativi ai beni vietati, si rimanda alla lettura del Regolamento (UE) n. 833/2014 nella sua versione più aggiornata.

 

Api Notizie n.32 del 18 settembre 2023