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LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEVE CONSIDERARE ANCHE LA DESTINAZIONE D’USO

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Con l’ordinanza 10 agosto 2023, n. 24441, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della classificazione doganale dei c.d. prodotti misti, occorre considerare non solo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, bensì anche la destinazione d’uso.

Di conseguenza, se il componente principale è un bene soggetto ad aliquota Iva agevolata, ma la merce in cui è inserito non ha un utilizzo meritevole di tutela fiscale, la stessa deve scontare l’Iva in misura ordinaria, non rientrando nelle eccezioni di cui all’allegato III, punto 1, direttiva 112 del 2006 e dell’art. 16, secondo comma, d.p.r. 633 del 1972.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità si sono pronunciati in merito alla voce doganale delle lettiere a base vegetale per animali domestici, affermando che queste devono essere classificate in ragione della loro funzionalizzazione, che caratterizza la natura del prodotto, il quale non può beneficiare di un’aliquota Iva ridotta alla stregua di beni alimentari o ingredienti destinati a essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentare.

Alla luce di tale sentenza potrebbe essere messa in discussione la procedura delineata dalla circolare 32/E del 14 giugno 2010, che definisce le modalità di trattazione delle istanze di interpello volte all’individuazione dell’aliquota Iva applicabile.

Quest’ultima, infatti, deve essere ricercata valorizzando la natura, la funzione e la destinazione d’uso del prodotto, prescindendo dalla materia che lo compone principalmente.

 

Api Notizie n.31 del 11 settembre 2023