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IL NUOVO REGOLAMENTO CBAM ISTITUISCE UN DAZIO AMBIENTALE SULLE IMPORTAZIONI – A PARTIRE DA OTTOBRE 2023

PMI Informazione

Il Regolamento 956/2023[1] istituisce il Carbon Border Adjustament Mechanism (CBAM) – un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Le merci oggetto del regolamento potranno essere importate in UE solamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

  • Il meccanismo CBAM si traduce operativamente in un dazio ambientale all’importazione di determinati prodotti, che solamente gli importatori autorizzati potranno introdurre nel territorio della UE.
  • Entro precise scadenze temporali, dovranno essere presentate alle autorità competenti dichiarazioni riepilogative con l’indicazione dei quantitativi di merce importata e dovranno essere restituiti un numero di certificati CBAM, da acquistare preventivamente, corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio della UE.
  • È previsto un periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 durante il quale sono previsti solo obblighi di comunicazione.
  • Le merci oggetto del regolamento 956/2023 possono essere importate in UE solamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) fa parte del pacchetto legislativo “Fit for 55[2]” finalizzato a raggiungere l’obiettivo di un’Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l’Accordo di Parigi[3]. Tale meccanismo dovrebbe inoltre contribuire a promuovere la decarbonizzazione nei paesi terzi.

Il CBAM mira a sostituire i meccanismi attualmente esistenti (basati sull’assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS e in misure finanziarie così come previsto dalla Direttiva 2003/87/CE) affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. Il meccanismo CBAM sarò introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite saranno gradualmente eliminate.

 Il Regolamento 956/2023 si applica alle merci elencate nell’Allegato I, originarie[4] di un paese terzo, importate in UE oppure oggetto di trasformazioni risultanti da un regime di perfezionamento attivo.

I beni, individuati con i codici doganali, appartengono ai seguenti settori: cemento, energia elettrica, concimi, ghisa ferro e acciaio, alluminio, sostanze chimiche (idrogeno).

Sono previste alcune esclusioni, come i beni di valore intrinseco trascurabile o le merci originarie dei paesi terzi elencati nell’Allegato III.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Domanda di autorizzazione

Come anticipato, le merci incluse nell’Allegato I potranno essere importate solamente da un dichiarante autorizzato. Di conseguenza, prima di procedere all’importazione delle merci deve essere richiesta apposita autorizzazione da parte dell’importatore o da un rappresentante doganale indiretto.

La domanda deve essere trasmessa attraverso il registro CBAM (che sarà costituito dalla Commissione entro il 2024).

Dichiarazione CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante deve presentare una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente. Tra le varie informazioni, la dichiarazione deve contenere in particolar modo: la quantità totale delle merci importate, le emissioni totali incorporate in tali merci, il numero totale di certificati CBAM da restituire.

Tale obbligo sarà introdotto a partire dall’anno 2026. Quindi la dichiarazione dovrà essere presentata entro maggio 2027.

Restituzione dei certificati CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante autorizzato CBAM deve restituire un numero di certificati corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate. I certificati, resi disponibili dai singoli Stati Membri di residenza, potranno essere acquistati attraverso la piattaforma centrale comune e restituiti attraverso il Registro CBAM. 

Tale obbligo sarà introdotto a partire dall’anno 2026.

SANZIONI

Sono previste sanzioni identiche a quelle della Direttiva 2003/87/CE. In particolare, è prevista una sanzione pari a 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio, emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, nei casi in cui un dichiarante non restituisca un adeguato numero di certificati CBAM.

Sanzioni maggiorate (da 3 a 5 volte) sono invece previste nei casi in cui le merci siano importate da soggetti diversi dai dichiaranti autorizzati.

PERIODO TRANSITORIO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Al fine di una graduale introduzione del meccanismo CBAM è stabilito il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 durante il quale saranno in vigore solamente obblighi di comunicazione.

Ogni importatore o rappresentante doganale indiretto deve presentare a scadenze trimestrali una relazione CBAM contenente informazioni sulle merci importate. La relazione deve essere consegnata entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Il Reg. 956/2023 si applica, con le eccezioni di cui sopra, a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Sono attesi ulteriori regolamenti attuativi da parte della Commissione.

 

Api Notizie n.24 del 26 giugno 2023