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ACCORDO UE – ISRAELE: TERRITORI NON AMMESSI AL TRATTAMENTO PREFERENZIALE

PMI Informazione

A partire dal 16 maggio 2023, per poter beneficiare del trattamento preferenziale all’atto dell’importazione di prodotti provenienti da Israele, l’importatore deve indicare nella dichiarazione doganale il codice Y864 con cui attesta – sotto la propria responsabilità – che i prodotti non hanno avuto origine all’interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell’amministrazione israeliana[1].

Tra l’Unione europea e Israele è in vigore dal 2000 un Accordo di associazione, ma fin dal febbraio 2005 il trattamento tariffario preferenziale previsto dal Protocollo n. 4 è rifiutato da parte dell’UE per tutte le merci originarie dei territori che si trovano sotto il controllo dell’amministrazione israeliana dal giugno 1967[2].

Ai fini delle prove di origine, le dichiarazioni su fattura e i certificati di origine (EUR1 ed EUR.MED) emessi in Israele devono recare il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l’origine del prodotto.

Sulla base delle nuove misure integrate nella banca dati Taric, per poter continuare ad usufruire del trattamento preferenziale è ora necessario attestare la provenienza dei prodotti specificando nella dichiarazione doganale il codice Y864.  

[1] La lista delle località non ammissibili e relativi codici postabili è consultabile sul portale della UE.

[2] Si specifica che l’UE non riconosce la sovranità di Israele sui territori occupati da giugno 1967 (le Alture del Golan, la Cisgiordania, Gerusalemme est, la Striscia di Gaza) nel rispetto degli impegni assunti conformemente al diritto internazionale. Per approfondimenti si rimanda al portale della UE.


 

Api Notizie n.21 del 05 giugno 2023