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AGENZIA DELLE DOGANE - MASCHERINE E DPI ANTI-COVID SENZA IVA ALL’IMPORTAZIONE

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L'esenzione Iva, prevista dall’articolo 124 del Dl 34/2020 per le cessioni di determinati beni individuati dal legislatore per contenere e gestire l’emergenza Covid-19, viene applicata a tutte le tipologie di operazioni comprese quelle di importazione. A proposito di queste ultime, l’Agenzia delle Dogane, con la nota 152373 del 22 maggio, fornisce agli operatori una serie di chiarimenti, con il fine di allineare tutte le dogane periferiche.

L’articolo 124 del Dl 34/2020 è intervenuto per diminuire il carico Iva per le operazioni riferite a specifici beni di particolare utilità per contrastare il diffondersi del c 119_Back_office_Donati_3_10_giugnoontagio (come ad esempio mascherine chirurgiche e detergenti disinfettanti) e, comunque, meritevoli di un’aliquota ridotta. Per questo la norma dispone due modalità di modifica: una emergenziale e una a regime.

Per quanto riguarda l’intervento a regime, la previsione normativa dispone un’aliquota del 5% sui beni contenuti nella disposizione. Questa aliquota sarà attiva dal 1° gennaio 2021. Su questa previsione, l’informativa delle Dogane sottolinea che, per le importazioni, in base all’articolo 69 del Dpr 633/1972, in dogana si debba far riferimento per l’Iva all’aliquota prevista dall’articolo 16 del Dpr 633/1972 e dalla relativa tariffa allegata allo stesso decreto. Quindi dal 1° gennaio 2021 le importazioni dei beni elencati all’articolo 124 del Dl 34/2020 saranno assoggettati al 5%, cioè all’aliquota prevista dalla Tabella A, parte II-bis allegata al Dpr 633/1972, tabella in cui questi beni sono stati posti dal legislatore.

Invece, per il periodo di emergenza e fino al 31 dicembre 2020, la norma prevede che le stesse cessioni vadano in esenzione con diritto pieno a detrazione (come specifica la relazione governativa per queste transazioni, è stata introdotta una vera e propria aliquota zero che non limita il relativo diritto a detrazione).

L’esenzione - in base al principio nell’articolo 68, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972 - impone, come sottolinea l’informativa doganale, che anche le importazioni dei beni elencati nell’articolo 124 del Decreto Rilancio siano esenti. Tale esenzione, però, che si riferisce all’Iva e non ai dazi, non risente delle limitazioni soggettive previste in materia di franchigie doganali dalla decisione 491/2020 e neanche di tutti i limiti oggettivi dell’elenco nazionale. In effetti, l’elenco fissato dal legislatore nazionale, è molto simile a quello redatto dalla Commissione a seguito dell’introduzione delle franchigie doganali. Franchigie che continueranno ad applicarsi anche ai fini daziari e con i limiti oggettivi e soggettivi disciplinati proprio dalla decisione unionale.

Infine, sul diritto a detrazione dell’Iva, regola fondamentale per far sì che l’imposta assolta su acquisti di beni diversi da quelli oggetto dell’esenzione rimanga a credito (regola del prorata), l’informativa sottolinea che la stessa possa operare anche nei casi in cui l’imposta è stata già assolta con rettifica in sede di dichiarazione.

 

Api Notizie n. 21 del 25 maggio 2020