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ESPORTAZIONE DPI: VERSO DETERMINATI PAESI NON È RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE

Export - SICURAPI

Come comunicato in precedenza, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, entrato in vigore il 15.3.2020 e per un periodo di sei settimane, l’esportazione fuori dall’Unione dei dispositivi di protezione individuale (PDI) elencati nell’allegato I del regolamento in parola, anche non originari dell’Unione, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione. Sono interessati tutti i paesi terzi, compresi i partner preferenziali, cioè i paesi con i quali sono in essere accordi di libero scambio.

Esclusioni

La Commissione europea, con Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 del 19 marzo 2020 pubblicato nella GUUE L84I del 20.3.2020 ha modificato il regolamento 2020/402 escludendo dall’obbligo di rilascio dell’autorizzazione le esportazioni dei summenzionati dispositivi di protezione verso:

  • i paesi dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS – EFTA in inglese), ovvero: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera
  • i Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM), ovvero: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano indiano, Isole Turks e Caicos,  Isole Vergini britanniche, Le Bermude
  • Fær Øer
  • Andorra
  • San Marino
  • Stato della Città del Vaticano

Il Regolamento 2020/402 non si applica neanche agli scambi tra gli Stati membri dell’UE, come evidenziato nella Nota di orientamento agli Stati membri della Commissione UE.

Autorità competente incaricata del rilascio delle autorizzazioni di esportazione

In Italia l’autorità competente è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.

Resta salva la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre la requisizione in uso o in proprietà prevista dall’art. 6 del “Decreto Cura Italia” fino al termine dello stato di emergenza COVID-19.

Compilazione della bolletta doganale di export

Nella compilazione della casella 44 (Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni) del DAU – Documento Amministrativo Unico/bolletta doganale – saranno indicati, a seconda dei casi, i codici:

  • Y975   “beni diversi da quelli descritti nell’allegato I del regolamento UE 2020/402
  • C086   “autorizzazione di esportazione – dispositivi di protezione Regolamento (UE)      2020/402”

Si richiama ancora una volta l’attenzione degli operatori sull’importanza della corretta classificazione doganale: dichiarare la merce con un codice errato potrebbe portare al blocco dell’esportazione di un prodotto non soggetto all’autorizzazione oppure, al contrario, a configurare l’esportazione (o il tentativo di esportazione) come operazione in assenza della necessaria autorizzazione, con relative sanzioni.

 

Api Notizie n. 18 del 04 maggio 2020