Sdoganamento con svincolo diretto per l’importazione di dispositivi di protezione individuale necessari per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Lo ha previsto l’Agenzia delle Dogane con determinazione direttoriale del 30 marzo 2020: per accedere alla procedura il destinatario della merce deve presentare una autocertificazione. Sulle merci importate, inoltre, è autorizzata la sospensione - a decorrere dal 1° febbraio 2020 - dal pagamento dei dazi e dell’IVA all’importazione.
È effettuata con la procedura dello sdoganamento con svincolo diretto l’importazione di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché i beni mobili di qualsiasi genere siano destinati a:
- Regioni e Province autonome;
- Enti territoriali locali;
- Pubbliche amministrazioni;
- strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza;
- soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico come individuati dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal D.M. 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico.
L’accesso alla procedura dello sdoganamento con svincolo diretto è subordinato alla presentazione di una autocertificazione, resa dall’effettivo destinatario della merce, in cui quest’ultimo attesta che i beni oggetto dell’importazione sono destinati ad uno dei soggetti indicati.
Nei casi e con le modalità previste dalla determinazione direttoriale prot. n. 101115 del 27 marzo 2020, è autorizzata la sospensione dal pagamento dei dazi e dell’IVA all’importazione.
Sono sospesi dazio e IVA all’importazione gravanti sulle merci, necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, importate da enti o organizzazioni di diritto pubblico e da altri enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni importati per la libera pratica dalle Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
L’applicazione della sospensione è subordinata al preventivo rilascio da parte dell’Ufficio delle Dogane competente di un’autorizzazione; per ottenerla l’importatore deve produrre all’atto dello sdoganamento l’autocertificazione con la quale attesta che i beneficiari siano i soggetti indicati, oltre all’impegno a versare i dazi e l’IVA all’importazione dovuti in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione.
La sospensione si applica a far data dal 1° febbraio 2020 fino all’emanazione della decisione della Commissione europea.
Qui potrete consultare le risposte dell’Agenzia alle domande frequenti.
Api Notizie n. 15 del 14 aprile 2020