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REGIME DOGANALE DEL “TRANSITO”, COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE

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Definiti i termini per la presentazione delle merci, precisati l’identikit del mezzo di trasporto, l’uso dei sigilli e le modalità di identificazione alternative alla sigillatura

Con la circolare n. 10 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo aver constatato alcune prassi poco aderenti alle regole del codice doganale unionale (Cdu), ha puntualizzato le corrette modalità di compilazione della dichiarazione di transito, che consente di trasportare merci da un punto all’altro del territorio dell’Unione, in esenzione da dazi all’importazione e altri oneri.

La dichiarazione, del titolare del trasporto, di vincolo al regime, infatti lo rende responsabile dell’applicazione dello stesso per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dal Cdu (Regolamento Ue n. 952/2013).

In relazione al termine per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione, l’articolo 297 del Cdu dispone che questo sia fissato da quello di partenza. A tal proposito, le Dogane rilevano come il termine di otto giorni, frequentemente individuato nella prassi operativa, entro il quale far giungere la spedizione a destinazione, non appare spesso coerente con i criteri della regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. Pertanto, con la circolare in esame, l’Amministrazione stabilisce, in linea di massima, che per il transito:

  1.       nazionale (uffici di partenza e destinazione in Italia) bastano 2 giorni lavorativi
  2.       unionale (ufficio di partenza in Itala e quello di destinazione in altro Stato membro) ci vogliono 4 giorni lavorativi
  3.      comune (ufficio di partenza in Italia e ufficio d’arrivo in una Parte contraente della Convenzione transito comune (esclusa la Svizzera che, per vicinanza geografica, può rientrare nella tempistica dei transiti unionali) necessitano 8 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda l’identità del mezzo di trasporto, le informazioni da indicare sul documento di transito sono precise. In particolare, vanno riportate le informazioni relative al “Mezzo di trasporto alla partenza, n. 19 05 000 000”, con relativi sotto-dati “Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000”, “Numero di identificazione, n. 19 05 017 000” e “Nazionalità n. 19 05 062 000”. Si tratta di dati obbligatori sia per la dichiarazione di transito ordinaria (D1), sia per quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e per quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3), che puntano a evitare (o a consentire) l’accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto.

Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di indicazioni generiche (“Camion”, “Aereo”, “Rimorchio”, eccetera).

Infine, con la circolare di ieri, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito indicazioni utili rispetto alla sigillatura alla quale sono sottoposte le merci vincolate al regime doganale di transito nonché ai requisiti che consentono agli uffici doganali di adottare misure di identificazione alternative all’apposizione dei sigilli.

Fonte: Agenzia delle Entrate



Api Notizie n.15 del 23 aprile 2024