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IMPORT DI PRODOTTI SIDERURGICI: NUOVI CHIARIMENTI SULL’APPLICABILITÀ DEL DIVIETO

Export - SICURAPI

Con un nuovo Avviso del 31 ottobre scorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione del divieto di importazione in UE di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.

Il nuovo Avviso torna sull’argomento già oggetto dell’Avviso del 6.10.2023 ove, relativamente all’efficacia temporale del divieto di importazione, ADM specificava che “il divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII sottoposti a trasformazione in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII originari della Russia – previsto dall’art. 3 octies, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 833/2014 - si applica a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023.”

Poiché la frase sottolineata ha creato alcuni dubbi interpretativi sulla possibilità di derogare al divieto fornendo mezzi di prova atti a dimostrare una data di fabbricazione dei prodotti antecedente al 23.6.2023, ADM precisa ora nell’ultimo Avviso che “Tenuto conto che – sebbene il Regolamento (UE) 2023/1214 (il Reg. (UE) 2023/1214 ha modificato l’art. 3 octies del Reg. 833/2014 introducendo il divieto qui in esame, ndr) sia stato pubblicato in data 23 giugno 2023 e sebbene tale data sia menzionata all’interno delle suddette FAQ nei termini suindicati – la norma regolamentare non prevede espressamente la possibilità di derogare al divieto in questione per prodotti fabbricati in data antecedente a quella di pubblicazione della stessa, tale misura restrittiva deve ritenersi applicabile a tutti i prodotti siderurgici dettagliati dalla norma, ancorché prodotti in data antecedente al 23 giugno 2023”.

 

Fonte: Confimi Industria

 

Api Notizie n.41 del 21 novebre 2023