Le somme erogate ai beneficiari sono recuperate dai sostituti d’imposta come credito d’imposta da utilizzare in compensazione dal giorno successivo al loro approdo in busta paga
L’articolo 2-bis del Dl 113/2024 riconosce per il 2024 un’indennità di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari. in particolare, il comma 4 dell’articolo 2-bis prevede che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta. I sostituti d’imposta, a loro volta, recuperano le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, che possono utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Con la risoluzione n.54/E del 13 novembre 2024, l'Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo con cui i sostituti d’imposta potranno utilizzare suddetto credito in compensazione nel modello F24.
Per il modello F24:
- “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Ricordiamo il bonus prevede, per il 2024, un’indennità fino a 100 euro erogabile in busta paga insieme alla tredicesima mensilità da parte di lavoratori dipendenti che rientrano in determinati requisiti.
L’Agenzia ha fornito dettagli e istruzioni sull’agevolazione con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.41 del 20 novembre 2024