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PARLAMENTO: AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PER START-UP E PMI INNOVATIVE

Fiscale

La nuova legge varata lo scorso 28 ottobre, tra l’altro, introduce un credito d’imposta in caso di incapienza da parte degli investitori persone fisiche per la detrazione Irpef del 50%

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024, la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, con disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

La nuova legge interviene sulla normativa previgente e, dopo aver specificato l’ambito applicativo delle nuove norme (articolo 1), detta disposizioni fiscali per:

  • favorire la fruizione dei benefìci fiscali già previsti dalla precedente disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle Pmi innovative (articolo 2)
  • chiarire e specificare l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis (articolo 4)
  • esentare da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Oicr che investono in imprese innovative (articolo 4)
  • rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico (articolo 4)
  • consentire l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice - Sis (articolo 5).

In particolare, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 29-bis della legge n. 221/2012, ovvero dell’articolo 4, comma 9-ter, della legge  n. 33/2015, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale -Agenzia delle Entrate


Api Notizie n.41 del 20 novembre 2024