La nuova legge varata lo scorso 28 ottobre, tra l’altro, introduce un credito d’imposta in caso di incapienza da parte degli investitori persone fisiche per la detrazione Irpef del 50%
Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024, la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, con disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
La nuova legge interviene sulla normativa previgente e, dopo aver specificato l’ambito applicativo delle nuove norme (articolo 1), detta disposizioni fiscali per:
- favorire la fruizione dei benefìci fiscali già previsti dalla precedente disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle Pmi innovative (articolo 2)
- chiarire e specificare l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis (articolo 4)
- esentare da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Oicr che investono in imprese innovative (articolo 4)
- rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico (articolo 4)
- consentire l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice - Sis (articolo 5).
In particolare, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 29-bis della legge n. 221/2012, ovvero dell’articolo 4, comma 9-ter, della legge n. 33/2015, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale -Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.41 del 20 novembre 2024