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RAVVEDIMENTO SPECIALE: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA

Fiscale

L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, della sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi

 

Con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce precisazioni sull’ambito applicativo delle ultime modifiche normative di recente introdotte in materia di ravvedimento speciale. Nel documento di prassi, in particolare, arrivano le istruzioni operative riguardanti alcune disposizioni previste dal decreto Milleproroghe (decreto legge n. 215/2023) e dal Dl n. 39/2024 (in corso di conversione).

L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del Dl n. 39/2024, al fine di incentivare l’adempimento spontaneo, ha disposto l’estensione dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, della sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare.

Qualora il contribuente voglia optare per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro i prossimi 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre – sarà tenuto a corrispondere gli interessi nella misura del 2% annuo.

La circolare fornisce anche indicazioni sulle disposizioni dell’articolo 7, comma 7, del Dl n. 39/2024, il quale stabilisce la riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale per le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, per coloro che non avevano perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023 (prevista dalla legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 174 a 178).

Anche in tal caso, il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro termine, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023.

Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Nel documento di prassi, inoltre, l’Agenzia precisa che possono fruire della riapertura dei termini coloro che:

  • non abbiano in precedenza perfezionato la procedura di regolarizzazione

  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni

  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate

  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate.

La circolare, infine, fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo delle somme dovute.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

Api Notizie n.18 del 21 maggio 2024