Area riservata

PRONTE LE REGOLE DI ACCESSO AL BONUS CHE COMBATTE L’USA E GETTA

Fiscale

Il tax credit, finalizzato a ridurre l’utilizzo dei prodotti di plastica monouso, potrà essere speso in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2024, il Decreto 4 marzo 2024, con i criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del d.lgs 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Il decreto è a firma del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con quelli delle Imprese e del made in Italy e del Mef.

Il tax credit è pari al 20% della spesa sostenuta secondo gli scopi della misura fino a un contributo massimo complessivo di 10mila euro per ogni beneficiario ed entro il limite di spesa stanziato pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Se la “dote” disponibile non è sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, l'importo concesso a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto rispetto alla spesa sostenuta.

REQUISITI E SPESE AMMISSIBILI

Possono accedere all’agevolazione le imprese che oltre a promuovere l’utilizzo dei prodotti sostenibili sopra indicati:

  •     risultano attive e presenti nel registro delle imprese
  •     sono iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme esclusive e sostitutive oppure alla gestione separata
  •     non sono destinatarie di sanzioni interdittive né si trovano in altre condizioni previste dalla legge ostative alla fruizione del beneficio secondo l'articolo 67 del Dlgs n. 159/2011
  •     non sono in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono agevolabili le spesse sostenute nelle tre annualità interessate e, comunque dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 196/ 2021 (14 gennaio 2022). È data priorità, ai fini delle risorse disponibili, precisa il decreto, ai costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. Sono agevolabili in via residuale, se disponibili ancora risorse dopo il soddisfacimento dei tax credit attribuiti per le spese sopra indicate, gli acquisti relativi ai punti 1 e 6 dell’allegato B del decreto legislativo n. 196/2021, ossia i bastoncini cotonati e le aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi.

Le spese devono essere attestate dai professionisti indicati nel decreto in esame, che devono certificare, tra l’altro, anche la tracciabilità dei relativi pagamenti e l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati da parte dell’impresa. Non sono ammissibili ai fini del contributo, le spese per l'acquisto di beni che si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

COME RICHIEDERE IL BONUS

La domanda di accesso al credito d’imposta deve essere inviata dal legale rappresentante dell’impresa attraverso la procedura informatica accessibile dal sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Al Mase è demandato il compito di indicare nella sezione news del portale, i termini e le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla concessione.

La gestione dell’istruttoria delle domande è affidata al ministero dell’Ambiente tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

Terminata l’istruttoria, il ministero emana un provvedimento di concessione dei contributi con cui sono comunicati ai beneficiari il riconoscimento del bonus e l’entità del contributo concesso. A tal fine, il Mase verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto, da parte dell’impresa del massimale previsto dai regolamenti de minimis applicabili.

IL TAX CREDIT VIAGGIA CON L’F24

Il contributo è utilizzabile soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La somma è disponibile trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di concessione del credito avvenuta tramite il provvedimento sopra menzionato.

Il ministero dell’Ambiente trasmette all’Agenzia delle entrate, prima della comunicazione ai beneficiari, l’elenco delle imprese autorizzate a fruire del tax credit, con l’indicazione del credito d’imposta concesso, successivamente, con le stesse modalità, le Entrate comunicano al Mase le imprese che hanno utilizzato il contributo e i relativi importi.

Fonte: Agenzia delle Entrate



Api Notizie n.15 del 23 aprile 2024