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IN ARRIVO LE PRIME LETTERE PER LA COMUNICAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

Fiscale

Le motivazioni sottostanti alle scelte legislative mirano a costituire un “assetto aziendale” che sia in grado di rilevare tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa ovvero la perdita della continuità aziendale. In tal modo l’imprenditore potrebbe attivarsi a sua volta celermente per superare l’avvicinarsi della crisi.

Costituiscono elementi di crisi di impresa le seguenti condizioni aziendali:

  • Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
  • Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
  • Esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
  • Una o più esposizioni debitorie nei confronti di Inps/Inail/Agenzia delle entrate/Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerando la volontà del Legislatore che mira all’istituzione di controlli propedeutici, lo stesso ha stabilito che Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione dovranno inviare una comunicazione all’impresa e all’organo di controllo, se presente, qualora venissero superati i seguenti parametri:

INPS

(limiti riferiti a debiti accertati dal 1° gennaio 2022)

Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:

·         al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e

·         a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;

·         a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati

INAIL

Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:

·         100.000 euro per imprese individuali;

·         200.000 euro per società di persone;

·         500.000 euro per altre società.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Esistenza di debito Ivs scaduto e non versato, risultante dalla LIPE:

·         superiore a 5.000 euro; e

·         non inferiore al 10% del volume d’affari del modello Iva relativo all’anno precedente.

La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, sia superiore a 20.000 euro

In ottemperanza ai nuovi obblighi, nelle scorse settimane l’Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare le prime comunicazioni contenenti le segnalazioni di cui sopra.

In ogni caso, si ricorda che le predette comunicazioni contengono solo un invito a presentare l’istanza per la “composizione negoziata della crisi” e, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2022, l’impresa non ha alcun obbligo di accedere a tale strumento.

Fonte: Confimi Industria

 

 

Api Notizie n.05 del 12 febbraio 2024