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AFFRANCAMENTO UTILI E RISERVE: I CODICI PER INTERESSI E SANZIONI

Fiscale

Dopo i codici tributo per versare con F24 Elide l’imposta sostitutiva sui redditi degli utili e delle riserve di utile (articolo 1, commi 87-95, legge n. 197/2022), istituiti con la risoluzione n. 34/2023 dello scorso giugno, arrivano i codici tributo “8954” e “1954” per versare, rispettivamente, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso. La novità con la risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2023 dell’Agenzia delle entrate.

Con la risoluzione odierna, quindi, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo per versare tramite F24 Elide le sanzioni e gli interessi dovuti nel caso in cui il contribuente sia ricorso al ravvedimento operoso per versare l’imposta sostitutiva sugli utili e le riserve di utile, introdotta dalla scorsa legge di Bilancio:

  •     “8954” denominato “Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
  •     “1954” denominato “Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

I codici dunque si aggiungono a quelli per versare la sostitutiva vera e propria (“1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”)

In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i nuovi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “Contribuente”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:

  •      nel campo “tipo”, la lettera “R”
  •      nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
  •      nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione
  •      nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA
  •      nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Api Notizie n.01 del 16 gennaio 2024