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PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

Fiscale

A seguito delle rilevanti modifiche occorse negli ultimi anni all’articolo 26, Decreto Iva in tema di note di variazione, numerosi sono stati gli interventi sia di prassi che di dottrina che hanno provato ad interpretare e commentare le nuove disposizioni.

Anche di recente sia l’Agenzia delle entrate che autorevole dottrina hanno avuto modo di pronunciarsi su diversi aspetti della richiamata disciplina, dei quali vi diamo brevemente conto nella presente informativa.

CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Con la recente risposta a interpello n. 426 dell’11 settembre 2023 l’Agenzia delle entrate – richiamando la giurisprudenza comunitaria - ha affermato il principio per il quale il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'Iva in essa indicata, con la conseguenza che il cliente soggetto passivo non è legittimato a portare in detrazione l'Iva indebitamente fatturata laddove non vi sia una corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e quella reale dell’operazione economica sottostante, ovvero tale corrispondenza non sia stata ripristinata con la procedura delle note variazione disciplinate dall’articolo 26, Decreto Iva.

E ciò anche in deroga al limite annuale previsto dal comma 3 della richiamata norma, che nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti decorre dalla data di emissione della fattura previsto.

Un altro principio affermato dal recente chiarimento di prassi tra le mosse dalla previsione contenuta nell’articolo 168, Direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nel nostro articolo 19, D.P.R. 633/1972, che autorizza un soggetto passivo a detrarre l'Iva dovuta o assolta. L’Agenzia delle entrate chiarisce che tale previsione, che legittima i soggetti passivi a detrarre l'Iva “dovuta o assolta”, stabilisce che il diritto alla detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'Iva che ha versato, ma anche l'Iva dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata. Da ciò ne consegue che il diritto a detrazione dell'Iva non può, in linea di principio, essere subordinato al preventivo pagamento della stessa.

SOGGETTO LEGITTIMATO AD EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE

Con la recente risposta a interpello n. 427 sempre in data 11 settembre 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26 del Decreto Iva è necessario che la nota di credito sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra gli originari soggetti dell’operazione imponibile.

Da ciò se ne ricava che, anche nell’ipotesi di surroga da parte dell’assicuratore (caso specifico oggetto dell’interpello), l’unico soggetto legittimato a procedere in tale senso resta l’assicurato (ovvero l’originario cedente/prestatore).

La recente risposta riprende peraltro precedenti di prassi e giurisprudenza secondo i quali, appunto, il recupero dell’Iva attraverso la nota di variazione presuppone sempre l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili (risoluzione n. 120/E/2009 e sentenze n. 9188/2001 e n. 5356/1999 della Corte di Cassazione).

DEROGA AL LIMITE TEMPORALE DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

Da ultimo, sempre con riferimento al termine annuale previsto dall’articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 per il quale l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti è circoscritto ai casi in cui - in assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione del contratto - le parti decidono di variarne i termini di comune accordo, si riscontra la recente norma di comportamento n. 222 dell’Associazione dottori commercialisti di Milano (Aidc)

Con una interpretazione decisamente innovativa l’autorevole associazione milanese afferma, invece, che laddove intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale. E quindi senza limiti di tempo.

Fonte: Confimi Industria

Api Notizie n.36 del 17 ottobre 2023