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VIDEOFORUM AGENZIA DELLE ENTRATE: I CHIARIMENTI IVA

Fiscale

Durante la recente manifestazione tenuta con la stampa specializzata in data 20 settembre 2023 l’Agenzia delle entrate è intervenuta con numerosi chiarimenti; nel presente contributo diamo conto delle interessanti indicazioni fornite su alcuni aspetti dubbi riguardanti il comparto Iva, posto che si tratta di questioni particolarmente pratiche e operative

FATTURA IN ECCEDENZA RISPETTO LA LETTERA D’INTENTO RICEVUTA

IL PROBLEMA

Viene posta all’Agenzia delle entrate la domanda circa quale debba essere il comportamento dell’esportatore abituale quando riceva una fattura che supera l’importo massimo della lettera d’intento inviata al fornitore, ma senza superare il plafond complessivo che egli ha a disposizione.

Esempio: Beta ha inviato al fornitore Alfa una lettera d’intento di 100.000 euro, ma riceve una fattura di 120.000 euro. Beta ha però a disposizione 500.000 euro di plafond che non viene superato

L’INDICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate osserva come la fattura ricevuta in eccedenza rispetto alla lettera d’intento inviata sia comunque da considerarsi irregolare, anche se il plafond complessivo è capiente.

La sanzione applicabile in questo caso è quella prevista dall’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, pari al 100% dell’imposta non addebitata, con un minimo di 250 euro.

Per evitare tale sanzione l’esportatore abituale deve provvedere a regolarizzare la fattura, tramite documento integrativo (con codice TD20) da inviare allo SDI entro 30 giorni dalla ricezione

 

REGISTRAZIONE NOTA DI ACCREDITO RICEVUTA

IL PROBLEMA

Viene posta all’Agenzia delle entrate la domanda riguardante il termine ultimo per il cessionario/committente al fine di procedere alla registrazione della nota di variazione in diminuzione (ossia la nota di accredito) ricevuta

L’INDICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La rettifica in diminuzione di una fattura precedentemente emessa rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore, che deve esercitata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica il presupposto che ne consente l’emissione (ossia entro il 30 aprile dell’anno successivo); l’imposta “recuperata” confluirà in detrazione nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Il soggetto che riceve questa nota di accredito deve riversare all’Erario l’Iva originariamente detratta e oggi stornata; il termine per l’annotazione della nota di variazione ricevuta, è quello previsto all’articolo 23, D.P.R. 633/1972 relativo alle fatture emesse, quindi entro il giorno 15 del mese successivo quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Detto termine, comunque, non è sempre agevole da rispettare, trattandosi di documento emesso da un altro soggetto.

Su questo punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate, affermando come il cessionario/committente deve annotare il documento in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse (l’effetto è evidentemente il medesimo), al fine di far emergere l’Iva a debito. In tale evenienza, il termine per l’annotazione della nota di variazione decorre dalla data di ricevimento della stessa.

Esempio: la nota di variazione datata 30 settembre 2023, che sia stata ricevuta in data 12 ottobre 2023, può essere annotata entro il 15 novembre, comunque facendo riferimento al mese di ottobre (e, pertanto, l’imposta in essa esposta concorrerà a debito alla liquidazione Iva del mese di novembre)


Fonte: Confimi Industria

Api Notizie n.36 del 17 ottobre 2023