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SOSPENSIONE DEI TERMINI FISCALI

Fiscale

Il Governo, nella risposta al question time del 19.07.2023, ha definitivamente escluso la possibilità di ripristinare il meccanismo ordinario del versamento delle imposte con maggiorazione dello 0,4% portando il termine di scadenza al 21.08.2023.

Dal 1.08 al 20.08.2023 inizierà il periodo di sospensione della trasmissione di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza all'interno del citato periodo come disposto dall'art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006.

Inoltre, dal 1.08 e fino al 4.09.2023 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

Presentazione tardiva della dichiarazione Iva 2023

Entro il 31.07.2023 si potrà rimediare nel caso non sia stata presentata la dichiarazione Iva per l’anno 2022. Entro tale data, infatti, la dichiarazione è considerata tardiva, mentre dal giorno successivo la dichiarazione si considera omess. Nel primo caso, si applica la sanzione fissa di 250 euro, ridotta a 1/10; nel secondo caso, la sanzione sarà compresa tra il 120 e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.

Contributo Autorità garante della concorrenza

Entro il 31.07.2023, le imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, devono pagare il contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).

Per procedere alla determinazione dell'importo da versare, bisogna fare riferimento all'art. 10, cc. 7-ter e 7-quater L. 10.10.1990 n. 287. La delibera Agcm 7.03.2023 n. 30499 ha fissato l’importo del contributo allo 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data.  Sono previste soglie minime e massime di contribuzione per singola impresa, rispettivamente 2.900 euro e 290.000 euro (non si guarda mai al bilancio consolidato, ma sempre al bilancio d’esercizio della singola entità; a livello di gruppo resta comunque valido il limite massimo di 290.000 euro). In caso di mancato versamento del contributo non sono dovute le sanzioni, ma solo il contributo unitamente agli interessi di mora nonché le maggiori spese per la riscossione tardiva del ruolo.

 

Proroga dello split payment

Con decisione 26.06.2023 n. 342, la Commissione europea ha adottato la proroga fino al 30.06.2026 dello Split payment dell'Iva. Dal 1.07.2025 saranno escluse dall'ambito di applicazione della misura speciale le operazioni effettuate nei confronti delle società incluse nell'indice Ftse Mib della borsa italiana. Le sole eccezioni oggettive previste dalla legge che sbarrano la strada all’applicazione dello split payment sono il reverse charge e la ritenuta Irpef, alle quali però la prassi dell'Agenzia delle Entrate ne ha aggiunto altre, obiettivamente incompatibili con il meccanismo della scissione dei pagamenti. Una situazione particolare si verifica quando un cessionario/committente appartenente alle categorie sottoposte allo split payment acquista beni o servizi oggettivamente rientranti nel regime dell'inversione contabile, agendo però solo in parte nella veste di soggetto passivo dell'Iva in quanto i beni o servizi acquistati sono destinati, promiscuamente, sia alla sfera istituzionale che all'attività commerciale: si pensi al servizio di pulizia del palazzo municipale all'interno del quale vi sono anche alcuni locali utilizzati dal Comune per lo svolgimento di attività qualificate commerciali ai fini dell'Iva.

Tari per impianti industriali

Il Consiglio di Stato, con sentenza 6266/2023, ha stabilito la legittimità del regolamento Tari di un Comune, aggiornato con il D.Lgs. 116/2020, considerando non solo utenze domestiche ma anche utenze industriali in rapporto ai rifiuti urbani prodotti in uffici, spogliatoi e locali connessi. I rifiuti speciali derivati dall’attività industriale vera e propria sono invece esclusi dalla Tari.

Notifica digitale degli atti fiscali

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aderiranno a breve alla nuova piattaforma di servizio per le notifiche digitali (SEND), per l'invio di tutti gli atti in versione digitale, come le cartelle, i preavvisi, gli avvisi di accertamento e le comunicazioni di irregolarità. Attraverso lo strumento (attualmente utilizzato da 4 Comuni con altri 100 enti in arrivo entro fine luglio), sarà possibile sia visualizzare l'atto trasmesso dall'Amministrazione sia effettuarne il pagamento. Qualora non vi sia un recapito digitale del contribuente registrato sulla piattaforma SEND, ovvero un indirizzo PEC comunicato, nel periodo di prima applicazione dello strumento sarà trasmesso all'interessato l'atto in forma cartacea. A regime, invece, i contribuenti non digitalizzati riceveranno un avviso e potranno ritirare l'atto nei punti fisici dislocati sull'intero territorio nazionale.

Fonte: Ratio – Centro Studi Castelli

 


Api Notizie n.28 del 24 luglio 2023